Pubblicato in: Gio, Dic 11th, 2014

Cessazioni dal servizio dal 1° Settembre 2015. Domande entro il 15 gennaio

Scade il 15 gennaio prossimo il termine per la presentazione della domanda di collocamento in pensione, dal 1 settembre 2015, del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Lo ha stabilito la ministra, Stefania Gianni­ni, con decreto n. 886 del 1 dicembre 2014, che è il primo degli atti che, annualmente, vengono emanati per regolamentare la pre­sentazione delle domande di collocamento in pensione del personale scolastico. Nel predetto termine, possono essere presentate le domande di: – cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di servizio; – dimissioni volon­tarie; – trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo; – trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale che non ha raggiunto il limite di età o di servizio, con contestuale riconosci­mento del trattamento di pensione ai sensi del decreto del Ministero della funzione pubblica n.331 del 29 luglio 1997 (viene riconosciuto, in deroga al regime di non cumulabilità, il trattamento di pensione di anzianità e quello conseguente alla trasfor­mazione del rapporto di lavoro a tempo parziale); – revoca delle predette istanze già presentate.

Domande

Per i dirigenti scolastici il termine, a norma del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell’area V della dirigenza, è fissato al 28 febbraio dell’anno scolastico precedente a quello del pensionamento. L’accertamento del diritto al trattamento di pensione, da parte degli uffici competenti, deve essere effettuato entro le scadenze previste da successiva circolare, che riporterà speci­fiche indicazioni operative. Per l’accogli­mento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie e di trattenimento in servizio per poter raggiun­gere il minimo contributivo, non è prevista l’emissione di un formale provvedimento. C’è, però, l’obbligo dell’Amministrazione di comunicare all’interessato, entro 30 giorni dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare. Nell’eventualità di questo caso, l’accogli­mento della domanda è determinato con effetto dalla data di emissione del relativo procedimento. Le domande di pensiona­mento vanno presentate per via telematica, tramite la procedura “Istanze on line” del sito internet del Miur. Daremo puntuale informazione delle ulteriori indicazioni operative che saranno diramate con suc­cessiva apposita circolare ministeriale.

Antonio Ciriolo

Lascia un commento

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 

Gli articoli più letti