Comuni: aumentano assegni familiari e maternità
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noti, con un Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio scorso, i nuovi importi per il 2014 degli assegni mensili di maternità e di quelli per i nuclei familiari numerosi. Gli importi sono stati rivalutati in base all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pari all’1,1 per cento, reso noto dallo stesso Istat con comunicato ufficiale del 14 gennaio 2014.
L’ormai consueto comunicato annuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri aggiorna gli importi relativi alle Prestazioni Sociali (assegno familiare di cui all’art. 65, comma 4, della legge 23.12.98, n. 448 e assegno di maternità ai sensi dell’art. 74 della legge 26.3.2001, n. 151) concesse dai Comuni ed erogate dall’Inps. Il titolo del Comunicato inizia appunto con “Rivalutazione per l’anno 2014 della misura degli assegni e dei requisiti economici”. Tutta la materia è stata quindi resa operativa con la recente circolare INPS n. 29 del 27 febbraio scorso, reperibile – per chi fosse interessato – nel sito istituzionale dell’ente previdenziale www.inps.it. L’importo mensile dell’Anf – se spettante in misura intera – diventa quindi per il 2014 di euro 141,02; il relativo valore dell’indicatore Ise (Indicatore della Situazione Economica), con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, diventa invece di euro 25.384,91.
L’importo mensile dell’assegno di maternità, se spettante in misura intera, diventa nel 2014 di euro 338,21. L’importo complessivo per le cinque mensilità previste dalla legge è quindi di euro 1.691,05. Il relativo valore dell’indicatore Ise – con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti – è di euro 35.256,84. Ovviamente, per eventuali assegni da erogare relativamente all’anno 2013, i cui procedimenti amministrativi siano ancora in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per lo stesso anno. Per quanto riguarda l’indennità di maternità, ricordiamo che la domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla data del parto.
Se per la presentazione delle domande – così come per ogni informazione sull’iter delle relative pratiche – ci si rivolge al proprio Comune di residenza, l’erogazione delle somme viene invece effettuata dall’Inps. Quest’ultimo provvede al pagamento dell’Anf con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. È importante che il richiedente, per evitare ritardi o disguidi, riporti sulla domanda – quale modalità di riscossione – il bonifico bancario o postale, indicando il proprio codice Iban, che comprende gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali.
Antonio Silvestri

















Visto questo sondaggio sulla paternità organizzato da Focus e dal portale nostrofiglio.it, in collaborazione con l’Eurispes? http://www.focus.it/padri/