Pubblicato in: Ven, Nov 20th, 2015

Confraternite 2.0/Largo ai Laici e alla Solidarietà

ETIMOLOGIA

Il termine confraternita dal latino “cum fratris”, come fratelli, venne usato in un secondo momento, la prima denominazione fu compagnia, “cum panis”, colui o coloro con cui si divide il pane. Altri appella­tivi dati a questo tipo di associazioni furono geldo­nia, fratantia, fatria sodalidates, congregationes. Notizie certe su tali forme di associazione si hanno a partire dall’XI sec. quando le “confraternite” si organizzarono con una struttura simile a quella attuale.

Convegno

COME SONO STRUTTURATE

Le confraternite sono gestite da un’amministrazione, de­nominata consiglio o governo formata da:

Un Priore;

Uno o due suoi vicari;

Diversi “assistenti” od “officiali”, quali segretario, cassiere, provveditori, fiscale ecc… Un gruppo di consiglieri, chiamati anche consultori il cui numero è proporzionale agli aderenti. Tale organo viene convocato dal Priore o dall’Assistente spirituale con cadenza periodica per le problematiche or­dinarie e saltuariamente per eventi contingenti o problemi di particolare rilevanza. Hanno un sacerdote o religioso (debitamente nominato dall’autorità ecclesiastica competente) quale Assistente Spirituale, il cui compito non è di natura amministrativa ma guidare la vita spirituale della confraternita e dei suoi singoli iscritti.

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DIRITTO CANONICO

Il Nuovo Codice di Diritto Canonico non parla esplicitamente di confraternite ma di associazioni. Can. 215 – I fedeli hanno il diritto di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si proponga­no un fine di carità o di pietà, oppure l’incremento della vocazione cristiana nel mondo; hanno anche il diritto di tenere riunioni per il raggiungimento comune di tali finalità. Can. 298 – §1. Nella Chiesa vi sono associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insie­me, tendono, mediante l’azione comune, all’incre­mento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell’ordine temporale mediante lo spirito cristiano.

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LA CIRCOLARE 1° MARZO 1999

La Circolare n.28 del 1° marzo 1999 della CEI, Indirizzi per la definizione della condizione giuridica delle confraternite, ne evidenzia tre tipologie:

A) confraternite aventi fine di culto civilmente rico­nosciuto;

B) confraternite aventi fine di assistenza e benefi­cenza;

C) confraternite aventi fine di culto non ancora rico­nosciuto formalmente.

Pagine a cura di Manuela Marzo

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