Esonero contributivo per nuove assunzioni
È stata pubblicata la tanto attesa circolare Inps relativa all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1 della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015). Il beneficio, che si applica a tutti i datori di lavoro privato, riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione. Con questa circolare – per chi volesse approfondire è la numero 17 del 29 gennaio 2015, reperibile su www.inps.it – l’Istituto previdenziale fornisce le prime istruzioni in merito alla nuova agevolazione contributiva. La Legge di stabilità 2015, al fine di promuovere le forme di occupazione stabile, ha infatti introdotto il cosiddetto esonero contributivo triennale, cioè l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza nel 2015. Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e – in alcuni casi – anche ai datori di lavoro agricoli. Quindi l’Inps sottolinea che ai fini del diritto all’esonero non assume rilevanza la sussistenza della natura imprenditoriale in capo al datore di lavoro: pertanto il beneficio è esteso anche ai soggetti non imprenditori. L’esonero contributivo spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, – presso qualsiasi datore di lavoro – con contratto a tempo indeterminato. Inoltre l’esonero non spetta se il lavoratore era assunto a tempo indeterminato nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 con il datore di lavoro richiedente l’incentivo oppure con società da questi controllate o a questi collegabili.
Ma quanto spetta? L’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua. L’Inps precisa però che lo sgravio può essere richiesto solo per le nuove assunzioni con decorrenza nel 2015 e la durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione. Si tratta, quindi, al momento, di una norma transitoria valida per il 2015. Non è cioè una norma “strutturale”: dovrà quindi essere replicata o prorogata per i prossimi anni. Alcuni dettagli operativi sono ancora da definire con successiva circolare, particolarmente riguardo le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro. L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche se part-time, con l’esplicita eccezione dei contratti di apprendistato, lavoro domestico e lavoro a chiamata o intermittente. Con l’entrata a regime della nuova norma si ha, di fatto, la soppressione degli ormai storici benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990. Per le assunzioni e le trasformazioni effettuate entro il 2014, però, i benefici della legge 407/1990 proseguiranno fino alla naturale scadenza.
Antonio Silvestri
















