Guida al calcolo IMU/Il Commercialista risponde…Dieci aspetti delle nuove misure fiscali
RISPONDE IL DOTT. VITTORIO ROLLO
Chiarimenti fondamentali di alcune norme della nuova tassa sulla casa, introdotta con la riforma del federalismo.
Qual è la novità subentrata con l’Imu?
La novità principale è l’assoggettamento all’imposta della prima casa. Non era dovuta già dal 2008 fino al 2011; dal 2012 si è tenuti a pagarla.
È possibile riassumere in una sorta di decalogo gli altri aspetti rilevanti?
Senza dubbio. Potremo sintetizzare così:
1) la base imponibile è determinata partendo dalla rendita catastale nell’omonima visura e calcolandola con coefficiente a seconda della categoria, in cui si inquadra il fabbricato o immobile in generale.
2) Le detrazioni si basano sulle aliquote e le indicazioni ministeriali, quindi su tutto ciò che verrà deciso a livello comunale entro settembre. Esse sono di 200 euro per la prima abitazione e una sola pertinenza e 50 euro per ogni figlio a carico fino a 26 anni di età, per un max di 400 euro.
Il pagamento avviene per semestri, a conguaglio nel secondo, ma per la prima abitazione è possibile il versamento in tre rate: giugno, settembre e dicembre.
3) Il garage, anche se non è nello stesso edificio, ma entro 500 metri è considerato pertinenza, quindi nel calcolo dello 0,4%.
4) L’edificio rurale accatastato ha un’ulteriore agevolazione, con aliquota dello 0,2%.
5) Per l’utilizzo dell’abitazione l’agevolazione è solo dove si ha residenza anagrafica e dimora abituale.
6) L’abitazione al mare è seconda casa con aliquota 0,76% e non avrà 200 euro di detrazione.
7) Per gli immobili all’estero non si paga l’Imu, ma si applicherà l’imposta dello Stato dove sono siti.
8) La casa in comodato paga l’aliquota piena come seconda abitazione. Al contrario dell’Ici, la casa data in uso gratuito al figlio, parente, genitore, fratello non usufruisce dell’aliquota ridotta o della detrazione. Infatti, residenza anagrafica e dimora devono coincidere anche con la proprietà oppure chi vi alloggia deve avere diritto sull’abitazione, per es. avere un usufrutto, per fruire dell’aliquota suddetta.
9) Nel caso di comproprietà ogni parte paga la sua quota.
10) Non si versa mai l’importo quando non raggiunge i 12 euro. Naturalmente, non il nudo proprietario, ma l’usufruttuario paga l’imposta.
Sonia Marulli















