Il Congedo Straordinario per l’Assistenza a Familiare con handicap
Uno dei benefici previsti per chi assiste un familiare disabile in situazione di gravità è il “Congedo straordinario biennale retribuito per l’assistenza di familiari in situazione di handicap grave”, previsto dall’art. 42, commi da 5 a 5 quinquies, del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 18 luglio 2011, n.119. Il congedo deve essere autorizzato e fruito entro 60 giorni dalla richiesta (circolare Inps n.22 del 28/12/2011, punto 4, primo capoverso). Queste le principali disposizioni che ne disciplinano la fruizione.
A) Presupposti soggettivi del disabile da assistere
L’assistito deve essere stato riconosciuto “persona handicappata in situazione di gravità” o “persona con disabilità grave” tale da “rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione” (art.3, comma 3, della legge 104/1992). L’accertamento ed il riconoscimento della situazione predetta sono demandati alle apposite commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali. Il soggetto riconosciuto disabile in situazione di gravità, per fruire dell’assistenza mediante il congedo straordinario di un familiare, non deve essere ricoverato permanentemente presso strutture ospedaliere o simili, o pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (fatte salve alcune particolari situazioni che non fanno comunque venir meno la condizione di “ricovero a tempo pieno” (circolare Inps n.155/2010).
B) Presupposti soggettivi dei familiari che possono prestare assistenza al disabile
I soggetti aventi diritto al congedo straordinario sono stati individuati dalla normativa, in un rigoroso ordine di priorità in base al quale il soggetto indicato successivamente subentra nel diritto all’assistenza solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del/i soggetto/i elencato/i precedentemente. L’ordine dei beneficiari è il seguente: a) il coniuge convivente della persona disabile in situazione di handicap grave; b) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari della persona disabile in situazione di handicap grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; c) uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente (lett. a) ed entrambi i genitori (lett. b) del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Va precisato che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati nelle lettere precedenti si trovino in una delle situazioni suindicate (mancanza, decesso, patologie invalidanti); d) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori e tutti i figli conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; e) con sentenza n.203 del 18/07/2013 della Corte Costituzionale è stato aggiunto: il parente o affine entro il terzo grado convivente, nel caso in cui i parenti elencati dalla lettera a) alla lettera d) si trovino in una delle situazioni sopra descritte. L’elencazione dei beneficiari suindicati non è estensibile per analogia. Per tutti i soggetti legittimati, inoltre, la fruizione del diritto al congedo è subordinata alla sussistenza della convivenza, tranne che per i genitori.
Antonio Ciriolo















