Il Congedo Straordinario per l’Assistenza a Familiare con handicap/3
Nei due numeri precedenti sono state riassunte le disposizioni relative al “congedo straordinario per l’assistenza a familiare con handicap”, previsto dall’art. 42, commi da 5 a 5 quinquies, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n.151, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 4 del D. Lgs 18 novembre 2011, n. 119: presupposti soggettivi del disabile da assistere e dei familiari che possono prestargli assistenza, trattamento economico e durata del congedo, principio del “referente unico” per l’assistenza alla stessa persona, modalità di fruizione del congedo e sua validità. Integriamo, ora, l’argomento, chiarendo i concetti di alcuni termini delle disposizioni normative. Nel rigoroso ordine di priorità con cui sono elencati i familiari che possono fruire del congedo, viene precisato che un familiare elencato successivamente può subentrare, nel diritto all’assistenza, solo in caso di “mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti” del/i soggetto/i elencato/i in precedenza; per tutti i familiari, legittimati alla fruizione, il diritto al congedo è subordinato, inoltre, alla sussistenza della convivenza con il disabile, tranne che per i genitori.
Si chiarisce, pertanto, che per “mancanza” si intende l’assenza naturale o giuridica (es. celibato o stato di figlio naturale non rico nosciuto) o situazioni giuridiche assimilabili (divorzio, separazione legale o abbandono), debitamente certificate dall’autorità giudiziaria o da altra autorità pubblica; per “patologie invalidanti” vanno intese quelle, a carattere permanente, previste dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3, del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000. Per “convivenza” si intende la dimora abituale o temporanea del disabile in situazione di gravità, assistito, e del lavoratore che lo assiste, nello stesso Comune, nello stesso indirizzo e stesso numero civico, anche se in interni diversi. Disposizioni di riferimento: oltre a quelle citate, lettera-circolare del Ministero del Lavoro, prot. n. 3884 del 18 febbraio 2010 e circolare Inps n. 32 del 6 marzo 2012.
Antonio Ciriolo















