Indennità per collaboratori e NASpI
Dal 12 maggio scorso possono richiedere online l’indennità di disoccupazione anche i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, che abbiano cessato l’attività da gennaio 2015 e siano rimasti senza lavoro. La nuova misura di sostegno al reddito per la particolare categoria – ne abbiamo già parlato in questa rubrica – è stata ampiamente illustrata dalla circolare Inps n. 83 del 27 aprile 2015, presente su www.inps.it, dove è anche presente il nuovo servizio Dis-Coll per l’invio online della domanda. Ma più in generale, per tutti i lavoratori dipendenti, dobbiamo ricordare che è stata istituita, a decorrere dal 1° maggio 2015 , una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), con la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce, per gli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi da maggio 2015, le vecchie indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI. È peraltro evidente che ASpI e mini ASpI continuano a trovare applicazione per gli eventi verificatisi fino al 30 aprile 2015.
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente alcuni requisiti. Già in questo vi è una forte innovazione rispetto alle precedenti indenni tà. Vediamo i requisiti da possedere congiuntamente: essere in stato di disoccupazione; poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione; poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Ma le novità rilevanti stanno anche nelle modalità di calcolo dell’indennità, che è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo per il divisore 30. La NASpI si riduce del tre per cento ogni mese, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° della prestazione) ed è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono però computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui tali prestazioni siano state fruite in unica soluzione, in forma anticipata.
Antonio Silvestri

















