Invalidità a extracomunitari con permesso
Le prestazioni di invalidità civile devono essere erogate, in taluni casi, anche a favore dei cittadini stranieri extracomunitari. Infatti, qualora tali cittadini siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia, eccetera) hanno diritto all’indennità di accompagnamento, alla pensione di inabilità, all’assegno mensile di invalidità e all’indennità mensile di frequenza, che rientrano appunto nel “pacchetto” dell’invalidità civile.
Tutto questo, in particolare, per gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno “CE” di lungo periodo, alla sola condizione che siano però titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 TU immigrazione).
Sulla materia ha fatto chiarezza il Messaggio Inps n. 13983 del 4 settembre scorso, fornendo dettagliate indicazioni agli uffici periferici, sulla base delle sentenze della Corte Costituzionale in materia. La Suprema Corte, infatti, è più volte intervenuta dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della Carta di soggiorno – Permesso di soggiorno “CE” di lungo periodo – la concessione ai cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nello Stato italiano di alcune tipologie di prestazioni assistenziali richieste.
In particolare, il comma 19 è stato censurato con riferimento all’indennità di accompagnamento (sentenze n. 306/2008 e n. 40/2013), alla pensione di inabilità (sentenze n. 11/2009 e n. 40/2013), all’assegno mensile di invalidità (sentenza n. 187/2010) e all’indennità di frequenza (sentenza n. 329/2011 e successiva ordinanza n° 588, del 12 luglio 2013, del Tribunale di Pavia).
Di conseguenza, al fine di ottemperare a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, da oggi l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l’assegno mensile di invalidità e l’indennità mensile di frequenza – ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie e residenza in Italia, tra le altre) – dovranno essere concesse “a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione”.
Le pronunce della Corte non potranno però trovare applicazione nelle ipotesi di situazioni ormai consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato. Eventuali domande di riesame saranno accolte soltanto nei limiti della prescrizione decennale e in assenza di giudicato. Gli uffici Inps terranno una apposita evidenza delle prestazioni accolte sulla base delle pronunce della Corte Costituzionale, anche al fine di monitorare costantemente il permanere del diritto alla prestazione e la data di scadenza del titolo di soggiorno.
Antonio Silvestri
















