Iscrizioni per l’Anno Scolastico 2015/2016
Nel precedente numero del settimanale, tra le disposizioni relative alle iscrizioni alle scuole per il prossimo anno scolastico sono state indicate le modalità con cui è possibile assolvere l’obbligo di istruzione per gli alunni. Esso, oltre che con l’iscrizione alle scuole statali o paritarie o nelle strutture accreditate dalle Regioni per l’istruzione e la formazione professionale, può essere assolto anche con l’istruzione parentale. Riteniamo opportuno, ora, completare questo argomento, precisando il significato di “istruzione parentale o familiare”. Per istruzione parentale si intende la possibilità per i genitori di provvedere direttamente alla formazione del figlio in obbligo di istruzione o, privatamente, tramite una persona a ciò delegata (precettore o insegnante) o con la frequenza di una scuola privata non paritaria. I genitori devono dimostrare, a tal fine, di possedere la necessaria “capacità tecnica ed economica” e darne comunicazione, anno per anno, al dirigente scolastico della scuola vicina alla residenza della famiglia cui l’alunno si sarebbe dovuto iscrivere. A questo dirigente scolastico spetta l’onere di accertare la fondatezza della predetta dichiarazione.
La “capacità tecnica ed economica” dei genitori va dimostrata attraverso l’esame annuale di idoneità alla classe successiva, che l’alunno deve sostenere presso una scuola statale o paritaria. Al compimento della scuola primaria, l’alunno deve sostenere l’esame di idoneità alla frequenza della prima classe della scuola secondaria di primo grado. L’esame di idoneità va inoltre sostenuto in caso di passaggio alla scuola statale o paritaria. A conclusione del primo ciclo di istruzione (scuola secondaria di primo grado) va sostenuto l’esame di Stato. Si fa presente, inoltre, che la possibilità per gli studenti di assolvere l’obbligo di istruzione, mediante l’istruzione parentale, prevista per il percorso formativo del primo ciclo (C.M. n. 101 del 30 dicembre 2010) va considerata riferita anche alle classi delle scuole secondarie di secondo grado che rientrano nella fascia dell’obbligo di istruzione (C.M. n.781 del 4 febbraio 2011). Va infine ricordato che, in base alla normativa vigente, l’istruzione obbligatoria, nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, deve essere impartita per almeno dieci anni ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro i diciotto anni di età (art. 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n.296).
Antonio Ciriolo















