Pubblicato in: Ven, Nov 8th, 2013

La certificazione nelle scuole. Meno carte al cittadino

Ci siamo già occupati della semplificazione della certificazione amministrativa nella Pubblica Amministrazione in generale, in base alle norme della fonte primaria costituita dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, integrato e modificatodall’art. 15 della legge n. 183/2011 “legge di stabilità 2012”.

Trattiamo, ora, la semplificazione della certificazione scolastica, perchè anche le scuole devono osservare le seguenti disposizioni che sono alla base della “semplificazione”. La scuola, come qualsiasi ufficio pubblico, non deve richiedere “carte” al cittadino, né deve farle girare da un ufficio all’altro.

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E’ tenuta a ricercare tutti i dati che sono già in possesso della rete di enti ed uffici in cui si articola la Pubblica Amministrazione. Il cittadino può richiedere il rilascio di certificati relativi al suo stato o al possesso di certi requisiti, ma questi certificati non possono e non debbono essere consegnati ad altri uffici pubblici, essi servono solo per uso personale del richiedente o per attestare fatti e stati a privati.

Il funzionario della P.A. non può richiedere certificati né può riceverli. Non rispettare questa regola significa commettere un illecito disciplinare. Per documentare alla P.A. il possesso dei requisiti richiesti per un determinato procedimento, il cittadino deve rendere o produrre un’autocertificazione (per effettuare la quale devono essere messi a disposizione, da parte dell’ufficio ricevente, appositi moduli) o indicare gli elementi idonei ad individuare il pubblico ufficio presso cui si trovano i dati e le informazioni necessari. Per quanto concerne le fattispecie ricorrenti nell’ambito della scuola, per rendere l’attività amministrativa delle istituzioni scolastiche coerente con le nuove disposizioni normative vanno rispettate le seguenti indicazioni.

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