La certificazione nelle scuole. Meno carte al cittadino
NULLA-OSTA
Il Nulla-Osta non ha natura certificativa e quindi, non rientra nel campo di applicazione della normativa in argomento. Esso ha, infatti, natura autorizzatoria: è la dichiarazione scritta che attesta l’esistenza di determinati presupposti e, quindi, l’inesistenza di contrarietà o impedimenti allo svolgimento dell’attività che il richiedente si propone di compiere.
CERTIFICATI DI SERVIZIO
Le informazioni relative alla propria attività lavorativa possono essere attestate alla P.A.con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. La P.A., comunque, non può rifiutarsi di rilasciare, a richiesta dell’interessato, un certificato del servizio prestato, ma questo deve essere rilasciato con la dicitura : “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblico servizio.”, come prescritto dall’art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.
CERTIFICATI DI SERVIZIO NON STATALE
Per la certificazione del servizio prestato in una scuola non statale, per esempio, ai fini della compilazione delle graduatorie d’istituto di III fascia per le supplenze, l’interessato può presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il servizio prestato sia in una scuola privata e paritaria che in una privata e non paritaria.
CERTIFICATI DI FREQUENZA
Per essi si applica la normativa sulla decertificazione. La P.A. deve accettare l’autocertificazione del cittadino, non potendo richiedere al privato il certificato rilasciato da un’altra P. A. Detto certificato andrà, quindi, acquisito d’ufficio. Qualora venga, comunque, richiesto, può essere rilasciato dalla P.A. esclusivamente con la dicitura di cui all’art. 40, comma 2, del D.P.R. citato.
Antonio Ciriolo















