La Domanda per il “bonus bebè”
Per la gioia dei neogenitori, è finalmente arrivata la possibilità di inoltrare la domanda per il “Bonus Bebè”. Con la recente circolare n. 93 dell’8 maggio scorso – reperibile come di consueto su www.inps.it – l’Inps ha fornito tutte le istruzioni al riguardo. Conoscendo le dinamiche operative e tecniche, così come la disciplina di dettaglio di questa prestazione, è quindi ora possibile presentare le domande per poter fruire dell’assegno di natalità (il cosiddetto “bonus bebè”). Ricordiamo che il beneficio spetta per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. La domanda può essere presentata da uno dei genitori. Il richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario, oppure anche cittadino di uno Stato extracomunitario, ma in possesso di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.
Al momento della domanda, il genitore deve essere residente in Italia e convivente con il figlio per il quale richiede l’assegno. Una condizione essenziale – da non dimenticare – per accedere all’assegno è il possesso di un Isee, in corso di validità, con un valore non superiore 25.000 euro annui. L’assegno decorre dalla data di nascita o (per le adozioni) di ingresso in famiglia. Viene corrisposto dall’Inps, in rate mensili di 80 euro, fino al terzo anno di vita del bambino, oppure – sempre per i figli adottati o in affido preadottivo – fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia. Per i nuclei familiari in condizioni disagiate, cioè in possesso di un Isee non superiore a 7.000 euro annui, l’importo raddoppia: è corrisposto in rate mensili di 160 euro, con le stesse decorrenze e durate di quello da 80 euro.
La domanda per il riconoscimento della prestazione deve essere presentata all’Inps esclusivamente online, utilizzando i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin dispositivo, attraverso il portale dell’Istituto (www.inps. it – Servizi on line). È anche possibile utilizzare il Contact Center attraverso il numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) oppure, da cellulare, lo 06 164.164 (con pagamento a carico del chiamante, secondo le tariffe fissate dal fornitore di telefonia mobile). È anche possibile, per l’inoltro della domanda di “Bonus Bebè”, rivolgersi ai Patronati, che come di consueto mettono a disposizione dei cittadini i propri servizi, anche telematici. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo, per garantirsi la decorrenza retroattiva dell’assegno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia. In via transitoria, per le nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni decorre dal 27 aprile e quindi la scadenza è il 27 luglio 2015. Per le domande di assegno interessate dal periodo transitorio presentate oltre il 27 luglio – così come per quelle successive, presentate oltre i 90 giorni – l’assegno spetterà soltanto a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Antonio Silvestri

















