Pubblicato in: Gio, Lug 2nd, 2015

L’Assegno al Nucleo Familiare dal 1° Luglio 2015 al 30 Giugno 2016

Sono state diramate le tabelle relative alla misura degli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare, spettante dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016. Esso è un sostegno alle famiglie che abbiano redditi non superiori a quelli annualmente determinati per legge. La sua misura è determinata da due elementi: a) la composizione del nucleo familiare; b) il reddito complessivo, assoggettabile all’Irpef, percepito da tutti i componenti il nucleo familiare. L’im­porto dell’assegno diminuisce all’aumentare del reddito familiare o, a parità di reddito, al diminuire del numero dei componenti del nu­cleo familiare, mentre aumenta nei casi rispetti­vamente inversi dei predetti elementi. Il nucleo familiare, ai fini dell’assegno, è costituito da: 1) dichiarante; 2) coniuge (escluso quello legal­mente ed effettivamente separato); 3) figli di età inferiori ai 18 anni o senza limiti di età nel caso siano, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impos­sibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, nonché i nipoti viventi, a carico di ascendente diretto, di età inferiore ai 18 anni; 4) fratelli, sorelle e nipoti collaterali, di età inferiore a 18 anni, del lavoratore dipendente, se siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano avuto diritto alla pensione ai superstiti o senza limiti di età, a causa della condizione indicata al precedente punto 3) per i figli, nell’impossibilità di dedi­carsi a proficuo lavoro. Per i nuclei familiari con più di tre figli di età inferiore a 26 anni compiuti, rilevano, ai fini della determinazione dell’assegno, al pari dei figli minori, anche i figli studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni compiuti.

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Il reddito preso in considerazione è quello familiare, per cui vanno sommati tutti i redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare, da quello del richiedente a quello degli altri componen­ti. I livelli di reddito familiare, ai fini della corresponsione e della misura dell’assegno per il nucleo familiare, sono annualmente ri­valutati, dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie, calcolato dall’Istat, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno solare immediatamente precedente. Il livello di reddito è aumentato, inoltre, per alcune par­ticolari condizioni, previste dalla normativa, del richiedente e/o dei soggetti presenti nel nucleo familiare. Spetta un unico assegno per il nucleo familiare. Per lo stesso nucleo, quin­di, non può essere concesso più di un assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante nel nucleo familiare, erogati da altro Ente o Stato Estero. Il diritto all’assegno è soggetto alla prescrizione quinquennale, per cui possono essere richiesti gli arretrati per un periodo di tempo fino a cinque anni precedenti la data della richiesta. Per richiedere l’assegno il lavoratore deve compilare e presentare l’ap­posito modulo di domanda, di attribuzione, se già non lo percepisce, o di rideterminazione, qualora già ne sia in godimento. L’assegno per il nucleo familiare è esente da qualsiasi ritenuta previdenziale e fiscale, non costituisce reddito, si riduce proporzionalmente con la riduzione dello stipendio per assenze che ne comportano la riduzione e non spetta in caso di assenza senza retribuzione. Spetta, però, per intero in caso di servizio prestato con orario inferiore a quello di cattedra o di profilo pro­fessionale ed in caso di privazione dello sti­pendio per motivi disciplinari e di part-time.

Antonio Ciriolo

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