Pubblicato in: Ven, Gen 25th, 2013

Lo dico all’Avvocato…Equitalia, il fermo amministrativo

La domanda della signora Nadia sul fermo amministrativo consente una breve digressione su questo strumento, spesso utilizzato da Equitalia nell’attività di recupero coattivo del credito.

Nello specifico, intanto,  precisiamo che il fermo è un atto con il quale l’amministrazione finanziaria e gli enti interessati  provvedono tramite gli agenti della riscossione all’attività di recupero del credito.

E’ un atto autonomamente  impugnabile, così come sostenuto dalla giurisprudenza, oramai maggioritaria e che dovrebbe essere preceduto dalla notifica dell’atto di avviso di avvio del procedimento amministrativo di fermo, in difetto sostiene  appunto parte della giurisprudenza il fermo è illegittimo.

Solitamente la procedura è questa: dapprima notifica della cartella di pagamento, poi, decorsi 60 giorni ,notifica del preavviso di fermo, infine notifica dell’atto di fermo.

Le novità introdotte dalla L. n. 106/11 sono  inerenti alla differenziazione delle diverse posizioni debitorie e nello specifico:

-debiti tra 500 e 2000 euro, non viene solitamente inviato alcun sollecito, ma solo il fermo;

-debiti tra 2000 e 10000,00la procedura è la stessa ma può esser disposta su più mezzi contemporaneamente.

Non può essere disposto il fermo per debiti con il fisco inferiori a 50 euro.

Per info: avvelenapalladino@libero.it 

Elena Palladino

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