Pubblicato in: Gio, Mar 5th, 2015

Mobilità del Personale per l’Anno Scolastico 2015/2016

Sono state emanate dal Miur le disposizioni relative alla mobilità, territoriale e professionale, del personale docente, educativo ed Ata per il prossimo anno scolastico. Le date di scadenza per la presentazione delle domande sono così fissate:16 marzo 2015, personale docente ed educativo; 15 aprile 2015, personale Ata. Per il personale scola­stico che conclude i corsi di riconversione professionale e per i docenti che concludono i corsi di sostegno i termini per la presentazione delle domande verranno riaperti; in ogni caso, però, non si può produrre domande nei 10 giorni precedenti il termine di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili. Le domande, sia per il personale docente che per quello non docente, vanno presentate on line con la procedura Polis del sistema informatico del Ministero, che richiede una preventiva registrazione. Con modalità cartacea, invece, vanno prodotte le domande di trasferimento del personale educativo e dei docenti di religione cattolica; per quest’ulti­mi, termini e modalità di presentazione delle domande saranno stabiliti con successiva or­dinanza.

Stessa modalità pure per le domande di trasferimento del personale individuato come soprannumerario e del personale nomi­nato a tempo indeterminato successivamente al termine ordinario di scadenza fissato. Le disposizioni prevedono due tipi di mo­bilità: territoriale, da una sede ad un’altra dello stesso grado di scuola; professionale: a) passaggio di ruolo dei docenti da un ordine di scuole ad un solo altro ordine di scuola (dell’infanzia, primaria e secondaria, di I e II grado); b) passaggio di cattedra, da una classe di concorso ad un’altra della stessa scuola secondaria, di I e II grado; c) passag­gio da un profilo professionale ad un altro per il personale Ata.

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Per la mobilità terri­toriale è in vigore, per il personale docente ed educativo, un “blocco” che non consente di chiedere trasferimento, dalla decorrenza giuridica della nomina: 1) per un triennio, a sedi di altra provincia (potranno chiedere il trasferimento i nominati dall’a.s. 2012/2013 o in precedenza); 2) per un biennio, a sedi della stessa provincia di titolarità (potranno partecipare i nominati dall’a.s. 2013/2014 o precedentemente).

Il blocco non si applica ai beneficiari di alcune precedenze previste dal Contratto Collettivo Integrativo sulla mobi­lità. Si possono richiedere non più di 3 sedi per il personale educativo, non più di 20 per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria e non più di 15 per le scuole ed istituti di istru­zione secondaria e artistica e per il personale Ata. Il trasferimento può essere provinciale, a sedi della stessa provincia di titolarità, e/o interprovinciale, a sedi di una sola altra provincia. I docenti di scuola secondaria di II grado ed artistica, però, possono richiede­re, con un’unica domanda di trasferimento, sedi della provincia di titolarità e di altre province. Si può produrre anche domanda di passaggio. I docenti possono chiedere il pas­saggio di ruolo e/o di cattedra, con i seguenti requisiti: aver superato il periodo di prova, possesso del titolo di studio e dell’abilitazio­ne o dell’idoneità prescritti. Il personale Ata può chiedere il passaggio ad altro profilo, se in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo desiderato. È prevista la revoca della domanda di trasfe­rimento o di passaggio prodotta. Va presen­tata, tramite la scuola di servizio, entro 10 giorni prima del termine della comunicazio­ne al Sidi delle domande prodotte e dei posti disponibili.

Antonio Ciriolo

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