Novità fiscali in busta paga
La limitazione della maggiorazione non si applica ai lavoratori privi della vista.
La maggiorazione spetta:
a) dalla data di riconoscimento dell’invalidità da parte dell’autorità sanitaria competente;
b) per il servizio effettivamente svolto dopo tale data, escludendo quindi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa; c) per i periodi di servizio inferiori all’anno, calcolandola in misura proporzionale,aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto;
d) dietro presentazione di apposita richiesta del dipendente, corredata dalla documentazione attestante il requisito sanitario richiesto; e) anche per l’eventuale servizio prestato alle dipendenze di datore di avoro privato, a condizione che sia stata già richiesta la ricongiunzione di tale servizio con quello pubblico ai fini pensionistici.
La domanda di maggiorazione va presentata in attività di servizio. Chi è pensionato non può chiedere di fruire del beneficio.La maggiorazione è utile solo ai fini della pensione,non è applicabile per perfezionare i requisiti contributivi connessi all’acquisizione di altri diritti diversi dalla pensione, come per esempio il diritto alla prosecuzione volontaria dei contributi.
L’accertamento della sussistenza del requisito per il diritto all’attribuzione della maggiorazione in questione è demandato all’Amministrazione di appartenenza (Istituzione Scolastica), cui spetta, altresì, la trasmissione della relativa documentazione all’INPDAP territorialmente competente, che provvederà alla liquidazione della pensione spettante, comprensiva dell’anzianità derivante dalla maggiorazione in argomento. Disposizioni applicative di riferimento: Informativa n.75 del 27/12/2001 dell’INPDAP e Circolare n. 29 del 30/01/2002 dell’INPS.
Antonio Ciriolo














