Nuove professionalità/Guida Turistica… un’occasione per i Giovani
Nel 2012 la Regione Puglia si è dotata di un nuovo strumento legislativo che regolamenta la figura dell’accompagnatore turistico alla luce delle direttive nazionali e comunitarie.
ABILITATE A RACCONTARE L’ARTE E LA STORIA
Appena una settimana fa, il 21 febbraio, è ricorsa la XXVI Giornata Internazionale della Guida Turistica, per far conoscere e valorizzare questa figura professionale. Ma chi e cosa fa la guida turistica? Per definizione è “chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone in visita a luoghi di culto, musei, gallerie, pinacoteche, mostre, monumenti, scavi e siti archeologici, ville storiche, masserie fortificate, complessi architettonici e urbanistici, o comunque luoghi di rilevanza e attrattività turistica, al fine di illustrare gli aspetti storici, artistici, demo-etno-antropologici, produttivi del territorio e delle opere e manufatti ivi realizzati o conservati”. Con il varo della legge regionale n.13 del 25 maggio 2012, la Puglia si è dotata di uno strumento legislativo che norma la professione di guida e accompagnatore turistico, alla luce delle direttive nazionali e comunitarie sull’argomento.
Fino a questa data, in Puglia, a differenza delle altre regioni italiane, non esisteva una normativa che regolamentasse la professione della guida turistica, che di fatto non era riconosciuta. Con questa legge, invece, si istituisce di fatto l’elenco delle guide abilitate per l’intera Regione, affidando il compito di concedere l’abilitazione alla Provincia di ciascuna guida. Così, da marzo 2013, quindi, solo chi ha superato le procedure di verifica e accreditamento fissate dal bando e conseguito l’abilitazione può esercitare la professione di guida turistica. La stessa competenza esclusiva sarà riconosciuta anche a seguito dei prossimi bandi. Seppure, forse, saranno riviste le procedure, poiché è in corso in questi giorni un ulteriore riordino della professione. Il Ministro dei Beni Culturali e Turismo Dario Franceschini, il 29 gennaio 2015, infatti, ha firmato il decreto per l’abilitazione delle guide turistiche europee in Italia. Attraverso il testo saranno individuati i siti di particolare interesse storico, artistico e archeologico e poi disciplinato il procedimento di rilascio. Ad abilitare le guide specializzate saranno le Regioni che utilizzeranno un criterio per titoli o esami e chi intende ottenere l’abilitazione dovrà dimostrare una conoscenza approfondita delle eccellenze culturali presenti sul nostro territorio. Attualmente è in fase decisionale la lista dei siti. Il Decreto del 29 gennaio quindi comporta delle novità e si collega a sua volta all’introduzione della figura della guida nazionale dettata dalla legge 97/2013.
Quest’ultima, in accordo con quanto previsto dalla Comunità Europea, prevede che i professionisti che esercitano il mestiere di guida turistica in uno dei paesi membri possano svolgere attività professionale in ogni territorio europeo. In breve se finora la guida turistica esercitava sul proprio territorio, provinciale o regionale, ed era pertanto una figura localizzata, con la Direttiva Servizi 2006/123/ Ce (ex Bolkenstein) perde questa specificità. Non solo una guida pugliese potrà esercitare in qualunque altra località d’Italia o d’Europa ma allo stesso modo il ricchissimo e variegato patrimonio del nostro Paese potrà essere liberamente illustrato da guide turistiche estere che non hanno esperienza e approfondita conoscenza dei siti italiani e tantomeno sono sottoposte al medesimo iter di accesso alla professione. Intanto si attende la lista dei siti protetti, dove solo guide specializzate potranno esercitare; essa sarà individuata con un secondo decreto durante la prossima seduta possibile della conferenza unificata Stato-Regioni.
Per il turista e il visitatore è essenziale comunque che sappia affidarsi a guide abilitate. Cosa si rischia a non avere l’abilitazione a norma di legge? Per la guida, innanzitutto, una sanzione pecuniaria fino a mille euro con conseguente inibizione all’ulteriore esercizio. Il turista, invece, qualora si affidi ad una guida non abilitata, perde tutte le garanzie e i diritti del caso: non è ammesso reclamo, né è prevista alcuna polizza di rimborso, inoltre sussistono tutte le sanzioni previste dall’ordinamento generale per la fruizione di esercizi abusivi. Ogni volta, quindi, che viene proposto un itinerario o un servizio di guida, è consigliabile verificare che chi lo promuove possa contare su operatori in regola attraverso l’esibizione del tesserino di abilitazione rilasciato dalla Provincia competente che riporti espressamente il richiamo alla legge n 13 del 25 maggio 2012. È fondamentale ricordare che qualunque altro titolo, anche concesso da pubbliche amministrazioni, che non sia conforme alla suddetta legge, non è valido.
NELLA STORIA/C’ERA UNA VOLTA IL “CICERONE”
Per molto tempo la guida turistica viene conosciuta con il soprannome di “Cicerone”, il cui termine si diffonde in Europa nel Settecento, molto probabilmente per la comparazione tra l’eloquenza dell’oratore latino Marco Tullio Cicerone e la parlantina delle guide improvvisate locali che accompagnavano i visitatori nei siti archeologici di Roma, decantandone le meraviglie monumentali e storiche. Il riferimento a Cicerone non nasce però solo per la comune arte oratoria, ma anche per alcuni passi delle sue opere in cui egli descrive con grande cura narrativa il suo viaggio in Grecia ed Asia Minore. Egli stesso, affermando che la storia è “vita della memoria”, ha incentivato a sentirci eredi del nostro patrimonio ed a tramandarlo alle presenti e future generazioni. È soprattutto però nel Settecento e nell’Ottocento che si sviluppa la professione della guida turistica, sono i secoli di diffusione della moda del Grand Tour, il viaggio in giro per l’Europa, che compivano i giovani di buona famiglia per accrescere la propria cultura ed esperienza di vita. La prima legge italiana riguardante le guide turistiche viene emanata dallo Stato Pontificio nella prima metà del 1800 e successivamente riconosciuta come figura professionale anche dal Regno d’Italia.
Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, “Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, con l’art.123, inserisce “le guide, gli interpreti, i corrieri e i portatori alpini” nei “mestieri girovaghi”, e stabilisce che questi devono ottenere la licenza del questore, che “può essere negata a chi ha riportato condanne per reati contro la moralità pubblica, i il buon costume”. Nel Novecento, in contesto internazionale, significativo risulta il ruolo dell’americana Erna Fergusson che dal 1921 organizzò visite guidate nel New Mexico e idea la figura delle guide turistiche donne, denominate “Couriers”: le giovani corrieri dovevano essere “sufficientemente intelligenti da imparare molti fatti relativi a questa terra e da presentarli in modo da interessare i viaggiatori intelligenti.”. In Italia, le visite guidate proliferano nell’ambito del “sabato fascista”, in particolar modo nel centro storico di Roma imperiale, per diffondere tra la gente la conoscenza e la consapevolezza della grandezza dell’antica capitale dell’Impero.

















