Ordine Avvocati Lecce/Fatano… Presidente con tanti problemi da risolvere
Lo sciopero degli Avvocati/È illegittimo quando non segue il Codice di Autoregolamentazione
A colloquio con l’Avv. Manuela Bellini che sostiene: “Gli Avvocati non possono astenersi dall’attività giudiziale in modo autonomo ma possono solo aderire ad un’astensione collettiva”.
È possibile scioperare autonomamente o è possibile aderire solo a scioperi collettivi?
Gli Avvocati non possono astenersi dall’attività giudiziale in modo autonomo ma possono solo aderire ad un’astensione collettiva, cioè ad uno “sciopero” che è stato deciso preventivamente da uno o più organismi che rappresentano gli avvocati (come ad esempio “l’unione delle Camere Civili” o “l’unione delle Camere Penali”, e in tal caso sciopereranno solo gli Avvocati Civilisti o gli Avvocati Penalisti, oppure “l’organismo unitario dell’Avvocatura” e in tal caso aderiranno all’astensione tutti gli Avvocati).
Quando lo sciopero è illegale?
L’astensione è illegittima quando non è decisa o attuata nel rispetto delle regole indicate nel “Codice di Autoregolamentazione”, ad esempio quando detta astensione viene proclamata senza indicare le motivazioni o senza rispettare il termine di preavviso di dieci giorni o ancora senza indicare la sua durata (si precisa che solo eccezionalmente – in casi tassativi – gli avvocati possono iniziare uno “sciopero” senza rispettare dette regole, come ad esempio quando intendono tutelare un diritto fondamentale dei cittadini).
Quali sono le sanzioni per chi sciopera illegalmente?
Vi è un organismo apposito, cioè la “Commissione di Garanzia”, che ha il compito di accertare se l’astensione è stata decisa nel rispetto del codice di autoregolamentazione ed ha altresì il potere di applicare le sanzioni pecuniarie all’organismo che ha indetto lo sciopero, ma la multa dovrà essere pagata, in solido, da tutti gli avvocati che hanno aderito all’astensione illegittima. Il Consiglio dell’Ordine cui appartiene il singolo avvocato, invece, è competente a promuovere un procedimento disciplinare in danno di quell’avvocato che attua un’astensione illegittima, ad esempio non informa preventivamente il suo collega della sua intenzione di aderire all’astensione oppure, pur dichiarando di voler “scioperare”, non si astiene per tutto il periodo di astensione e per tutti i processi ma si astiene solo in alcuni o solo per alcuni giorni. In tal caso le sanzioni possono consistere in un avvertimento, cioè un invito a non compiere più l’infrazione, o in una censura, cioè un rimprovero.
















