Pubblicato in: Sab, Feb 14th, 2015

Ordine Avvocati Lecce/Fatano… Presidente con tanti problemi da risolvere

Lo sciopero degli Avvocati/È illegittimo quando non segue il Codice di Autoregolamentazione 

A colloquio con l’Avv. Manuela Bellini che sostiene: “Gli Avvocati non possono astenersi dall’attività giudiziale in modo autonomo ma possono solo aderire ad un’astensione collettiva”. 

È possibile scioperare autono­mamente o è possibile aderire solo a scioperi collettivi?

Gli Avvocati non possono aste­nersi dall’attività giudiziale in modo autonomo ma possono solo aderire ad un’astensione colletti­va, cioè ad uno “sciopero” che è stato deciso preventivamente da uno o più organismi che rappresentano gli avvocati (come ad esempio “l’unione delle Camere Civili” o “l’unione del­le Camere Penali”, e in tal caso sciopereranno solo gli Avvocati Civilisti o gli Avvocati Penali­sti, oppure “l’organismo unitario dell’Avvoca­tura” e in tal caso aderiranno all’astensione tutti gli Avvocati).

MANUELA BELLINI

Quando lo sciopero è illegale?

L’astensione è illegittima quando non è decisa o attuata nel rispetto delle regole indi­cate nel “Codice di Autoregolamentazione”, ad esempio quando detta astensione viene pro­clamata senza indicare le motivazioni o sen­za rispettare il termine di preavviso di dieci giorni o ancora senza indicare la sua durata (si precisa che solo eccezionalmente – in casi tassativi – gli avvocati possono iniziare uno “sciopero” senza rispettare dette regole, come ad esempio quando intendono tutelare un dirit­to fondamentale dei cittadini).

Quali sono le sanzioni per chi sciopera illegalmente?

Vi è un organismo apposito, cioè la “Com­missione di Garanzia”, che ha il compito di accertare se l’astensione è stata decisa nel ri­spetto del codice di autoregolamentazione ed ha altresì il potere di applicare le sanzioni pecunia­rie all’organismo che ha indetto lo sciopero, ma la multa dovrà essere pagata, in solido, da tutti gli avvocati che hanno aderito all’astensione illegittima. Il Consiglio dell’Ordine cui appar­tiene il singolo avvocato, invece, è competente a promuovere un procedimento disciplinare in danno di quell’avvocato che attua un’astensio­ne illegittima, ad esempio non informa preven­tivamente il suo collega della sua intenzione di aderire all’astensione oppure, pur dichiarando di voler “scioperare”, non si astiene per tutto il periodo di astensione e per tutti i processi ma si astiene solo in alcuni o solo per alcuni giorni. In tal caso le sanzioni possono consistere in un avvertimento, cioè un invito a non compiere più l’infrazione, o in una censura, cioè un rimpro­vero.

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