Pubblicato in: Gio, Dic 4th, 2014

Rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie/2

Nel precedente numero abbiamo riportato il calendario e la tempisti­ca delle procedure elettorali per il rinnovo delle Rappresentanze Sin­dacali Unitarie, come definiti con il Contratto Collettivo Quadro,. Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni 3,4 e 5 marzo 2015. Riassumiamo, ora, le disposizioni che di­sciplinano le elezioni. Elettorato attivo – Han­no diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti della scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, per supplenza annuale (termine 31 agosto) o per supplenza breve fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), compresi quelli provenienti da al­tre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando o fuori ruolo. Elettorato passivo (candidabilità) -Possono candidarsi i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, per la prima volta, i lavorato­ri con contratto di lavoro a tempo determinato per supplenza annuale o per supplenza breve fino al termine delle attività didattiche. Questa possibilità, in passato non prevista, è stata resa possibile con l’accordo quadro sottoscritto, in data 28 novembre 2014, tra Aran e sindacati, che ha modificato in tal senso l’Accordo Col­lettivo Quadro per la costituzione delle Rsu e per la definizione del relativo regolamento elettorale, firmato il 7 agosto 1998. Presenta­zione delle liste – Ogni lista può comprendere un numero di candidati che non superi di oltre un terzo il numero dei componenti la Rsu da eleggere. Considerato, pertanto, che nella generalità delle scuole della nostra provincia il numero dei rappresentanti da eleggere è 3, la lista può comprendere sino a 4 candidati.

RSU (1)

Per la presentazione della lista è richiesto un numero di firme di lavoratori in servizio nella scuola non inferiore al 2% del totale dei dipendenti. Ogni lavoratore può firmare una sola lista, a pena di nullità della firma appo­sta. Le liste saranno disposte nella scheda di votazione secondo l’ordine di presentazione. Preferenze esprimibili: l’elettore può espri­mere la preferenza solo per un candidato del­la lista votata. Commissione elettorale – Ha il compito di assicurare l’ordinato e corretto svolgimento della consultazione elettorale. È costituita da un lavoratore dipendente, non candidato, designato da ogni sindacato che ha presentato una propria lista. Nel caso le designazioni siano inferiori a tre, gli stessi sindacati designano un componente aggiun­tivo. Sono compiti della C.E.: l’acquisizione dell’elenco degli elettori; il ricevimento delle liste dei candidati e la verifica della loro am­missibilità; la nomina del presidente e degli scrutatori del seggio elettorale; la raccolta dei dati elettorali ed il riepilogo dei risultati; la compilazione del verbale delle elezioni; la comunicazione dei risultati ai lavoratori ed ai sindacati presentatori di lista; l’esame di eventuali ricorsi e la proclamazione degli eletti; la trasmissione degli atti e del verbale all’Amministrazione per la conservazione e la trasmissione all’Aran. Durata della Rsu – I componenti durano in carica tre anni, allo scadere dei quali decadono automaticamen­te con esclusione della prorogabilità. Nel caso di dimissioni di un componente, questi verrà sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista. Le dimissioni e le sostituzioni dei componenti non possono essere superiori al 50% degli stessi, pena la decadenza della Rsu con conseguente obbligo del suo rinnovo. Le decisioni della Rsu sono assunte a maggio­ranza dei componenti.

Antonio Ciriolo

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