Pubblicato in: Ven, Ott 17th, 2014

Speciale Sinodo/Voglia di Famiglia

A COLLOQUIO CON L’AVV. MATRIMONIALISTA ANGELO QUARTA RIZZATO… 

“L’ANNULLAMENTO CANONICO? ESIGENZA DI CHI VUOLE ESSERE IN COMUNIONE CON LA CHIESA”

ANGELO 

In questa stagione storica in cui la famiglia, sciolta in mille rivoli identificativi, costituisce un’urgenza, mentre “l’Episcopato cum et sub Petro”, se­condo quanto è riportato nell’Instrumentum Labo­ris, “si pone in docile ascolto dello Spi­rito Santo, riflettendo sulle sfide pasto­rali odierne”, noi analizziamo l’aspetto giuridico del matrimonio con l’Avvocato Angelo Quarta Rizzato, che ci propone di un’illuminante dissertazione cum et sub legge attraverso un linguaggio alto e comprensibile al contempo.

Avvocato, innanzitutto, po­trebbe puntualizzare le caratteristi­che fondamentali del matrimonio, e la fine dello stesso, sia per il Diritto Canonico che per il Diritto Civile?

Nel diritto civile italiano il matrimo­nio rappresenta un negozio giuridico, dal quale derivano in capo ai coniugi determinati diritti e doveri, previsti dal­la legge. Nel diritto canonico, invece, esso è al tempo stesso patto, attraverso il quale un uomo e una donna costitui­scono un’unione di vita, e un sacramen­to, cioè un vero e proprio strumento di grazia e di salvezza. Il matrimonio ca­nonico, per sua stessa natura è unico, indissolubile, diretto al bene degli sposi, nonché alla procreazione ed educazione della prole. Nel diritto canonico, stante l’indissolubilità del vincolo coniugale, si parla unicamente di“dichiarazione di nullità”, e mai di “annullamento”, poi­ché si va a scandagliare la validità del matrimonio nel suo momento costitutivo e, qualora ne ricorrano i presupposti, a dichiarare che esso non è mai venuto ad esistenza. Nell’ordinamento civile italiano, invece, è ammesso il divor­zio, che determina lo scioglimento del legame coniugale o la cessazione degli effetti civili per i matrimoni contratti secondo il rito concordatario.

In merito al divorzio breve, cosa è cambiato rispetto all’iter proces­suale precedente?

Con il decreto legge 132 del 12 settembre 2014, è stato introdotta nel nostro ordinamento la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, volgarmente detta “divorzio breve”, grazie alla quale separarsi e divorzia­re sarà più semplice e veloce. Marito e moglie potranno,rivolgersi a un avvo­cato e trovare una soluzione consen­suale, senza l’intervento necessario del tribunale. Il legale, sentite le parti, redigerà e farà sottoscrivere l’accordo raggiunto, per poi trasmetterlo all’uffi­ciale dello stato civile del Comune dove il matrimonio è stato iscritto o trascrit­to. Si potrà ricorrere, però, alla nego­ziazione assistita solo in assenza di figli minori, oppure maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti. In ogni caso, per il divorzio, dovranno essere trascorsi almeno tre anni dalla separazione.

dF

Qual è la posizione giuridica dei fi­gli nel caso di divorzio e in quello di nullità del matrimonio?

Quanto alla posizione dei figli, la pronuncia di nullità del matrimonio ca­nonico fa salvi i diritti acquisiti dagli stessi, nati o concepiti in costanza di ma­trimonio, e non va a modificare quanto statuito nei loro confronti dal giudice in sede civile. Parimenti, resa esecutiva la sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio canonico, in pendenza della causa di divorzio o di separazione dei coniugi, non viene meno il potere-dovere del giudice civile di adottare i provvedi­menti riguardanti i figli.

Si potrebbe stilare una casistica di persone che scelgono la strada del divorzio rispetto a chi opta per la nullità del matrimonio?

È difficile stilare una vera e propria casistica, data la varietà delle vicende umane con cui noi operatori del diritto dobbiamo confrontarci, ma si può dire che le motivazioni che spingono i soggetti, con alle spalle un’esperienza matrimoniale fallita, a intraprendere l’iter del processo matrimoniale canonico, sono essenzial­mente quella di regolarizzare, in seno alla Chiesa, la propria posizione, soprattutto con riferimento all’accesso ai sacramenti e quella di legittimare canonicamente una nuova unione.

 Maria Rosaria Contaldo

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