Tagli alle Supplenze… Effetti della Legge di Stabilità 2015
Con l’inizio dell’anno scolastico 2015/2016, le istituzioni scolastiche si trovano a dover fare i conti con alcune criticità di carattere organizzativo, derivanti dall’applicazione delle norme previste, in regime di “spending review” dalla legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190). Queste le disposizioni che mettono le scuole in serie difficoltà per poter organizzare e svolgere un servizio efficiente ed efficace, adeguato ai bisogni degli alunni. Dal 1 settembre 2015 i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per la sostituzione del seguente personale Ata (Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario): 1) del profilo professionale di “Assistente Amministrativo” nelle scuole con più di due unità di personale in organico di diritto; 2) del profilo professionale di “Assistente Tecnico” in tutte le scuole in qualsiasi condizione; 3) del profilo professionale di “Collaboratore scolastico” per i primi sette giorni di assenza. Per il personale docente non si può nominare supplenti per il primo giorno di assenza. È, pertanto, facile prevedere le situazioni di disagio che si determineranno quando il personale, docente o Ata, si assenterà per i più svariati motivi (malattia, permessi vari, permessi per invalidità propria o per provvedere all’assistenza esclusiva di un familiare in situazione di handicap grave, a norma della legge n. 104/1992).
L’assenza di un Assistente Amministrativo, con gli organici del profilo che negli ultimi anni hanno subìto notevoli tagli, creerà serie difficoltà alle segreterie delle scuole, oberate da una miriade, sempre crescente, di adempimenti di carattere amministrativo e contabile che, prima dell’attribuzione dell’autonomia alle scuole, erano svolti dagli uffici scolastici provinciali (ex provveditorati agli studi); concernono la gestione del personale e degli alunni oltre all’attività di supporto al dirigente scolastico, ai docenti, agli alunni ed alle loro famiglie. L’assenza dell’Assistente Tecnico può rendere problematico il funzionamento del laboratorio e, quindi, del docente che in esso opera. Quando l’istituzione scolastica si articola in più plessi con pochi Collaboratori Scolastici in organico, l’assenza di uno di loro può addirittura pregiudicare l’apertura e la chiusura di un plesso o non garantire il necessario servizio di vigilanza, per la sicurezza del personale e degli alunni, specie quelli più piccoli, e quello di pulizia e dell’igiene dei locali, da cui possono scaturire danni alla salute. L’impossibilità di sostituire il docente, infine, priva gli alunni dell’insegnamento della materia del docente assente e può costringere il dirigente scolastico, nelle scuole dell’infanzia e primaria, per assicurare la necessaria vigilanza sugli alunni, a suddividerli nelle altre classi/sezioni, creando affollamenti e difficoltà anche agli alunni delle classi/sezioni ospitanti e,talvolta, come estremo rimedio, a ricorrere all’abbinamento delle classi/sezioni.
Antonio Ciriolo















