Viaggio tra le Professioni/Vita da…Avvocato di Provincia
NEL NOSTRO PAESE SONO 60MILA QUELLI SENZA UN FUTURO PROFESSIONALE FRA RIMBORSI RIDICOLI E COMPENSI INSUFFICIENTI IN TANTI ANNASPANO
La stampa da anni li chiama avvocati sans papier parafrasando la condizione degli immigrati irregolari che arrivavano in Francia, da tempo anche in Italia, senza carta, senza documenti e quindi senza futuro. Oggi ci sono circa 60.000 avvocati in Italia che dal punto di vista reddituale si trovano senza futuro.
La Costituzione sancisce il diritto di ogni lavoratore a una retribuzione «sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa». Eppure milioni di giovani laureati in Italia lavorano gratis, o per stipendi miseri, e per sopravvivere devono appoggiarsi alle famiglie fino a un’età in cui dovrebbero e vorrebbero essere pienamente adulti e autonomi.
Per la maggior parte di loro un’ora di lavoro vale poco più di un caffè: 1,15 euro. Il dato è solo uno dei tanti che si possono estrarre dalle Tabelle sulla situazione pratica forense 2013, frutto di una ricerca “dal basso” svolta da un gruppo di praticanti di Genova sulla base delle risposte di 1.235 colleghi in tutta Italia.
Pur trattandosi di un campione ridotto e quindi da valutare con cautela, la situazione descritta rende bene la drammaticità della condizione che interessa gli aspiranti avvocati italiani. Il dato più vistoso riguarda la retribuzione mensile, che è totalmente assente per il 57% degli intervistati e inferiore ai 150 euro nel 5% dei casi. Un quarto del campione, poi, percepisce tra i 150 e i 500 euro.
Solo meno di uno su dieci va oltre i 500 euro. Ma non è solo il compenso a lasciare l’amaro in bocca: quasi la metà di chi ha partecipato alla ricerca ritiene “scarse” le prospettive di carriera nella struttura in cui ha cominciato a lavorare, e uno su cinque le considera addirittura nulle.
Cosa ha spinto i 32.421 giovani iscritti alla sessione 2011/2012 degli esami di Stato a intraprendere questa strada? Semplice: la mancanza di alternative.
A quasi 80 anni dal regio decreto del 1933, la norma che regolamenta la materia è stata modificata pochi mesi fa con la legge 247/2012. Dopo un iter di due anni, la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” è stata approvata in via definitiva dal Senato il 21 dicembre, proprio agli sgoccioli della scorsa legislatura.
Lo svolgimento della pratica forense è obbligatoria per accedere all’esame e poter diventare avvocati: la durata della pratica è ridotta da 24 a 18 mesi, come espressamente previsto dal decreto liberalizzazioni (convertito nella legge 27/2012). Ai praticanti è consentito svolgere, oltre al tirocinio, anche un’attività di lavoro subordinato, ovviamente in assenza di conflitti di interessi o di orari rispetto al praticantato.
Poi cominciano i dolori: la legge 247/2012 ha infatti accuratamente evitato di recepire l’art. 9 del decreto liberalizzazioni, che al comma 4 afferma: «Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio». Ecco invece cosa stabilisce la nuova riforma forense in uno dei suoi passaggi più controversi, il comma 11 dell’articolo 41: «Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio».
Ma cosa si intende per spese? Le spese di benzina? L’abbonamento ai mezzi pubblici? Il pranzo? E perché mai lo stesso sacrosanto principio non vale invece per che svolge la pratica negli enti pubblici?
Se poi dal rimborso spese si passa alla voce compenso, la riforma forense sembra irridere ai giovani aspiranti avvocati: «Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l’Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato.
Gli enti pubblici e l’Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l’attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente». Addirittura sembrerebbe che per i primi sei mesi la nuova legge vieti di pagare i praticanti. Questa interpretazione è stata confermata dall’ex ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi in risposta a un’interrogazione parlamentare: «La norma rinvia la determinazione dell’importo del rimborso per l’attività svolta dal tirocinante al libero accordo delle parti, che non può comunque essere erogato nei primi sei mesi di tirocinio». Dunque: primi sei mesi gratis per legge, mentre per i mesi restanti la riforma forense non istituisce alcun obbligo di compenso, diversamente da quanto affermato dal decreto liberalizzazioni.
La decisione è affidata alla magnanimità del singolo avvocato, come già avveniva prima della riforma forense, sebbene il Codice deontologico avesse sancito fin dal 1997 che ciascun professionista dovesse «fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto». Ma quanto dura il periodo iniziale? E chi stabilisce quale sia il compenso proporzionato? La formulazione era sufficientemente ambigua da consentire agli studi privati e anche agli uffici legali degli enti pubblici di tutta Italia, di ignorare il principio espresso dal Codice deontologico senza troppi scrupoli.
Per fortuna non tutti gli articoli della nuova legge sono entrati in vigore con decorrenza immediata (cioè il 2 febbraio 2013, 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), poiché necessitano di ulteriori provvedimenti in seguito al conferimento delle deleghe in capo al governo. Riguardo al tirocinio, per ora è valido solo il termine della durata a 18 mesi mentre tutte le altre disposizioni, inclusa quella sull’indennità, necessitano di interventi legislativi ad hoc.
















