Pubblicato in: Gio, Giu 20th, 2013

Viaggio tra le Professioni/Vita da…Avvocato di Provincia

NEL NOSTRO PAESE SONO 60MILA QUELLI SENZA UN FUTURO PROFESSIONALE FRA RIMBORSI RIDICOLI E COMPENSI INSUFFICIENTI IN TANTI ANNASPANO 

La stampa da anni li chiama avvocati sans papier para­frasando la condizione degli immigrati irregolari che arri­vavano in Francia, da tempo anche in Italia, senza carta, senza do­cumenti e quindi senza futuro. Oggi ci sono circa 60.000 avvocati in Italia che dal punto di vista reddituale si trovano senza futuro.

La Costituzione sancisce il diritto di ogni lavoratore a una retribuzione «sufficiente ad assicurare un’esisten­za libera e dignitosa». Eppure milioni di giovani laureati in Italia lavorano gratis, o per stipendi miseri, e per sopravvivere devono appoggiarsi alle famiglie fino a un’età in cui dovreb­bero e vorrebbero essere pienamente adulti e autonomi.

Per la maggior parte di loro un’ora di lavoro vale poco più di un caffè: 1,15 euro. Il dato è solo uno dei tanti che  si possono estrarre dalle Tabelle sulla situazione pratica forense 2013, frutto di una ricerca “dal basso” svolta da un gruppo di praticanti di Genova sulla base delle risposte di 1.235 col­leghi in tutta Italia.

Pur trattandosi di un campione ridotto e quindi da valu­tare con cautela, la situazione descrit­ta rende bene la drammaticità della condizione che interessa gli aspiranti avvocati italiani. Il dato più vistoso riguarda la retribuzione mensile, che è totalmente assente per il 57% degli intervistati e inferiore ai 150 euro nel 5% dei casi. Un quarto del campione, poi, percepisce tra i 150 e i 500 euro.

Solo meno di uno su dieci va oltre i 500 euro. Ma non è solo il compenso a lasciare l’amaro in bocca: quasi la metà di chi ha partecipato alla ricerca ritiene “scarse” le prospettive di car­riera nella struttura in cui ha comin­ciato a lavorare, e uno su cinque le considera addirittura nulle.

Cosa ha spinto i 32.421 giovani iscritti alla sessione 2011/2012 degli esami di Stato a intraprendere questa strada? Semplice: la mancanza di alternative.

A quasi 80 anni dal regio decreto del 1933, la norma che regolamenta la materia è stata modificata pochi mesi fa con la legge 247/2012. Dopo un iter di due anni, la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” è stata approvata in via definitiva dal Senato il 21 dicembre, proprio agli sgoccioli della scorsa legislatura.

avvocato al lavoro

Lo svolgimento della pratica forense è obbligatoria per accedere all’esame e poter diventare avvocati: la dura­ta della pratica è ridotta da 24 a 18 mesi, come espressamente previsto dal decreto liberalizzazioni (converti­to nella legge 27/2012). Ai praticanti è consentito svolgere, oltre al tiroci­nio, anche un’attività di lavoro su­bordinato, ovviamente in assenza di conflitti di interessi o di orari rispetto al praticantato.

Poi cominciano i dolori: la legge 247/2012 ha infatti accuratamente evitato di recepire l’art. 9 del decreto liberalizzazioni, che al comma 4 af­ferma: «Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio». Ecco invece cosa stabilisce la nuova riforma forense in uno dei suoi passaggi più controversi, il com­ma 11 dell’articolo 41: «Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio pres­so il quale svolge il tirocinio».

Ma cosa si intende per spese? Le spese di benzina? L’abbonamento ai mezzi pubblici? Il pranzo? E perché mai lo stesso sacrosanto principio non vale invece per che svolge la pra­tica negli enti pubblici?

Se poi dal rimborso spese si passa alla voce compenso, la riforma foren­se sembra irridere ai giovani aspiranti avvocati: «Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l’Avvocatura dello Stato, decorso il primo seme­stre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante av­vocato un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’eser­cizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del pra­ticante avvocato.

Gli enti pubblici e l’Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l’attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente». Addirittura sembrerebbe che per i primi sei mesi la nuova legge vieti di pagare i prati­canti. Questa interpretazione è stata confermata dall’ex ministro per la pubblica amministrazione e la sem­plificazione Filippo Patroni Griffi in risposta a un’interrogazione parla­mentare: «La norma rinvia la deter­minazione dell’importo del rimborso per l’attività svolta dal tirocinante al libero accordo delle parti, che non può comunque essere erogato nei primi sei mesi di tirocinio». Dun­que: primi sei mesi gratis per legge, mentre per i mesi restanti la riforma forense non istituisce alcun obbligo di compenso, diversamente da quanto affermato dal decreto liberalizzazioni.

La decisione è affidata alla magnani­mità del singolo avvocato, come già avveniva prima della riforma forense, sebbene il Codice deontologico aves­se sancito fin dal 1997 che ciascun professionista dovesse «fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compen­so proporzionato all’apporto profes­sionale ricevuto». Ma quanto dura il periodo iniziale? E chi stabilisce quale sia il compenso proporzionato? La formulazione era sufficientemen­te ambigua da consentire agli studi privati e anche agli uffici legali degli enti pubblici di tutta Italia, di igno­rare il principio espresso dal Codice deontologico senza troppi scrupoli.

Per fortuna non tutti gli articoli della nuova legge sono entrati in vigore con decorrenza immediata (cioè il 2 febbraio 2013, 15 giorni dopo la pub­blicazione sulla Gazzetta Ufficiale), poiché necessitano di ulteriori prov­vedimenti in seguito al conferimento delle deleghe in capo al governo. Riguardo al tirocinio, per ora è valido solo il termine della durata a 18 mesi mentre tutte le altre disposizioni, in­clusa quella sull’indennità, necessita­no di interventi legislativi ad hoc. 

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