Giudici di Pace. Obiettivo Conciliazione
IN ITALIA ORGANICO INSUFFICIENTE
La legge del 21 novembre 1991 stabiliva l’organico dei giudici di pace in 4.690 unità, distribuite sul territorio nazionale in 845 sedi. Di fatto, attualmente, vi sono 2.206 giudici di pace, quindi circa il 47,04% dell’organico previsto, diversamente dai Giudici Onorari di Tribunale, pari al 75,35% e dai Vice Procuratori Onorari pari all’83,07%. L’entrata in funzione dell’istituto venne più volte procrastinata fino a quando, ad opera dell’Associazione Nazionale Giudici di pace, il governo ruppe gli indugi fissandone l’avvio al 1 maggio 1995.
UN’AMPIA GAMMA DI CONTROVERSIE LEGALI: TUTTE LE COMPETENZE
In sede giurisdizionale il giudice di pace dirime, in materia civile, un’ampia gamma di controversie. In particolare, in base all’art.7 del codice di procedura civile (c.p.c.), il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000,00 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice nonché per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 20.000,00 euro.
È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; 4) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
Pagine a cura di Sonia Marulli















