Pubblicato in: Mer, Mag 20th, 2015

Abrogazione della proroga e ridefinizione della Risoluzione del Rapporto di Lavoro

Si ritiene opportuno esaminare due istituti normativi che riguardano la conclusione dell’attività di servizio e, quindi, il collocamento in pen­sione dei dipendenti pubblici. Essi sono: 1) la proroga del trattenimento in servizio fino a due anni, oltre il limite di età; 2) la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, da parte dell’Amministrazione. La proroga del trattenimento in servizio è stata introdotta dall’art. 16 del D.Lgs 30-12- 1992, n.503,recepito dall’art.509, comma 5, del D.L.vo 16-4-1994, n.297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”. Era prevista, per il dipendente pubblico, la facoltà di permanere in servizio, a domanda, per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età previsto, e la facoltà, per l’Amministrazione, valutate le esigenze funzionali ed organizzative,di accogliere la richiesta,trattenendo in ser­vizio il richiedente. Detta normativa è stata abrogata dall’art. 1, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.14, nell’ambito delle “Dispo­sizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni”.Sono stati fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere sino al 31-10-2014. Sono, però, previste alcune situazioni in cui l’Amministrazione deve proseguire il rap­porto di lavoro senza, con questo, operare “contra legem”. E’ il caso del dipendente che non matura alcun diritto a pensione al compimento del limite, di età ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

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In questi casi, come chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenze n.282 del 1991 e n.33 del 2013), l’Amministrazione ha il dovere di prose­guire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il limite di età per consentirgli di maturare i minimi requisiti richiesti per il diritto a pensione, ma non oltre il compi­mento dei 70 anni di età (limite adeguabile alle speranze di vita). La risoluzione unilaterale del rapporto di la­voro, da parte dell’Amministrazione, è stata disciplinata dall’art. 72, comma 11, del D.L. 25/6/2008, n.112 (“Nel caso di compi­mento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pub­bliche amministrazioni possono risolvere… il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.”). Il predetto comma 11 dell’art. 72 è stato riformulato dal comma 5 dell’art. 1 del citato D.L. n.90/2014. La modifica più importante concerne il fatto che la disposizione,inizialmente prevista come temporanea sino al 31 dicembre 2014, è divenuta utilizzabile a regime e, quindi, definitiva. Il requisito della massima anzianità contri­butiva di 40 anni, inoltre, viene modificato come quello, adeguabile nel tempo alle spe­ranze di vita, previsto per il conseguimento della pensione anticipata (ex pensione di anzianità). Non è,però,applicabile la risoluzione uni­laterale del rapporto di lavoro se, a causa della risoluzione, il dipendente subirebbe le penalizzazioni percentuali previste dalla D.L. n. 201/2011.

Antonio Ciriolo

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