Abrogazione della proroga e ridefinizione della Risoluzione del Rapporto di Lavoro
Si ritiene opportuno esaminare due istituti normativi che riguardano la conclusione dell’attività di servizio e, quindi, il collocamento in pensione dei dipendenti pubblici. Essi sono: 1) la proroga del trattenimento in servizio fino a due anni, oltre il limite di età; 2) la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, da parte dell’Amministrazione. La proroga del trattenimento in servizio è stata introdotta dall’art. 16 del D.Lgs 30-12- 1992, n.503,recepito dall’art.509, comma 5, del D.L.vo 16-4-1994, n.297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”. Era prevista, per il dipendente pubblico, la facoltà di permanere in servizio, a domanda, per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età previsto, e la facoltà, per l’Amministrazione, valutate le esigenze funzionali ed organizzative,di accogliere la richiesta,trattenendo in servizio il richiedente. Detta normativa è stata abrogata dall’art. 1, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.14, nell’ambito delle “Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni”.Sono stati fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere sino al 31-10-2014. Sono, però, previste alcune situazioni in cui l’Amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro senza, con questo, operare “contra legem”. E’ il caso del dipendente che non matura alcun diritto a pensione al compimento del limite, di età ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
In questi casi, come chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenze n.282 del 1991 e n.33 del 2013), l’Amministrazione ha il dovere di proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il limite di età per consentirgli di maturare i minimi requisiti richiesti per il diritto a pensione, ma non oltre il compimento dei 70 anni di età (limite adeguabile alle speranze di vita). La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, da parte dell’Amministrazione, è stata disciplinata dall’art. 72, comma 11, del D.L. 25/6/2008, n.112 (“Nel caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni possono risolvere… il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.”). Il predetto comma 11 dell’art. 72 è stato riformulato dal comma 5 dell’art. 1 del citato D.L. n.90/2014. La modifica più importante concerne il fatto che la disposizione,inizialmente prevista come temporanea sino al 31 dicembre 2014, è divenuta utilizzabile a regime e, quindi, definitiva. Il requisito della massima anzianità contributiva di 40 anni, inoltre, viene modificato come quello, adeguabile nel tempo alle speranze di vita, previsto per il conseguimento della pensione anticipata (ex pensione di anzianità). Non è,però,applicabile la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro se, a causa della risoluzione, il dipendente subirebbe le penalizzazioni percentuali previste dalla D.L. n. 201/2011.
Antonio Ciriolo















