Pubblicato in: Gio, Ott 2nd, 2014

Adempimenti del personale neo-immesso in ruolo

Dopo la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indetermina­to e l’assunzione di servizio, il personale scolastico, docente ed Ata, nominato in ruolo, è tenuto a produrre, in carta semplice, i documenti (co­siddetti “di rito”) che servono a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per l’ammis­sione al pubblico impiego (requisiti generali) ed allo specifico ruolo della propria qualifica professionale (requisiti specifici). I docu­menti di rito riguardano la certificazione dei dati anagrafici (nascita, cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici), la posizione nei riguardi del servizio militare, l’idoneità fisica all’impiego (non è più richiesto il cer­tificato di sana e robusta costituzione fisica), il certificato generale del casellario giudizia­le, il titolo di studio e/o di abilitazione e di specializzazione. Escluso il certificato medico di idoneità fisica all’impiego, per gli altri è consentito il ricorso alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

organici-scuola

È, poi, opportuno presentare, sin dal primo momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro, documenti ed istanze finalizzati alla cura dei propri interessi pensionistici, previ­denziali e di carriera. A questa categoria di documenti apparten­gono:

1) la dichiarazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati prima dell’attuale nomina in ruolo. Questa può essere integrata entro il termine di due anni dalla data di presentazio­ne della dichiarazione originaria;

2) domande di computo, riscatto, ricongiun­zione ai fini pensionistici dei servizi non di ruolo;

3) domanda di riscatto dei servizi non di ruolo ai fini della buonuscita o del trat­tamento di fine rapporto (alla buonuscita dovrebbero essere interessati solo in pochi, perché dopo il 31 dicembre 2000, essa è stata sostituita dal trattamento di fine rapporto);

4) Domanda di riconoscimento in carriera dei servizi pre-ruolo: può essere presentata dopo aver superato il periodo di prova ed ot­tenuta la conferma in ruolo. Per il personale docente il riconoscimento dei servizi decorre dall’anno scolastico successivo a quello del periodo di prova; invece per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario il rico­noscimento decorre dalla data di assunzione. Il servizio riconosciuto si somma a quello dell’attuale ruolo, determinando così l’an­zianità complessiva valida ai fini giuridici ed economici. Il servizio pre-ruolo è riconosciu­to per intero per i primi 4 anni; il servizio eccedente i 4 anni viene riconosciuto nella misura dei 2/3 ai fini giuridici ed economici e nella misura di 1/3 ai fini economici. Il diritto a chiedere il riconoscimento dei ser­vizi pre-ruolo ai fini della carriera è soggetto alla prescrizione al termine del decimo anno dalla data di conferma in ruolo, mentre il di­ritto a ricevere gli arretrati si prescrive dopo cinque anni dalla predetta conferma.

Le domande n. 2 e 3 sarebbe conve­niente presentarle il più presto possibile per­ché, anche se istruite e definite dall’Inps-ex Inpdap in tempi lunghi, l’eventuale contribu­to di riscatto dovuto è determinato con riferi­mento all’età ed al trattamento economico in godimento alla data della domanda.

Antonio Ciriolo

Lascia un commento

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 

Gli articoli più letti