Pubblicato in: Sab, Apr 19th, 2014

Aggiornamento delle Graduatorie Provinciali…

Ad esaurimento Docenti.

Come preannunciato nel n. 13 del 5 aprile scorso, il Miur ha emanato le disposizioni per l’aggiornamen­to delle graduatorie provinciali ad esaurimento dei docenti, per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. I termini di presentazione delle domande scadono alle ore 14 del 10 maggio 2014. Le domande vanno prodotte esclusiva­mente per via telematica, tramite la funzione “Istanze on line” del sito Internet del Ministero dell’Istruzione, per cui occorre la preventiva registrazione alla predetta procedura, se non si è già in possesso delle credenziali attribuite in occasione della presentazione di prece­dente domanda, anche diversa, inviata con lo stesso sistema. Non essendo consentiti nuovi inserimenti, a seguito della trasformazione delle graduatorie, che da “permanenti” sono diventate “ad esaurimento” (art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), la procedura riguarda esclusivamente tutti i docenti che vi sono già inclusi. Essi potranno, tramite l’unico modulo-domanda (Modello 1), valido per le diverse istanze, chiedere: la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio; il trasferi­mento della provincia; la conferma o lo scio­glimento della riserva con cui sono iscritti.

La permanenza nelle graduatorie avviene solo su domanda dell’interessato, per cui la mancata pre­sentazione della domanda comporta il definitivo depennamento dalle graduatorie stesse. Per l’ag­giornamento del punteggio, si può chiedere la valutazione, dichiarandoli, dei titoli di cultura e di servizio già posseduti ma non prodotti in precedenza e quelli conseguiti dopo il 1 giugno 2011, termine di scadenza per la presentazione delle domande alla precedente procedura di aggiornamento delle graduatorie.

scuola

La richiesta di trasferimento ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l’aspirante risulta inserito e, di conseguenza, nel rispetto della normativa che consente l’inclusione nelle graduatorie di una sola provincia, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza. Le situazioni personali e familiari, soggette a scadenza, che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di punteggio, devono essere riconfermate, altrimenti non vengono considerate sussistenti ed i relativi titoli di preferenza non vengono più riconosciuti nelle graduatorie.

Lo stesso discorso vale per chi ha diritto a beneficiare della priorità nella scelta della sede, ai sensi della legge n. 104 del 1992, per la quale gli interessati debbono compilare l’apposita sezione H4 del modello di domanda, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia. Le graduato­rie ad esaurimento vengono utilizzate per le nomine in ruolo, annualmente autorizzate, e per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche. I docenti inseriti nelle predette gra­duatorie hanno titolo, inoltre, ad essere inclusi nella I fascia delle corrispondenti graduatorie delle scuole per il conferimento, con priorità, delle supplenze temporanee di competenza del dirigente scolastico. La scelta della provincia (che può anche essere diversa da quella di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento) e delle scuole nelle cui graduatorie di I fascia quali si richiede l’inserimento sarà effettuata in seguito, allorquando saranno diramate le apposite disposizioni ministeriali per l’aggior­namento triennale delle graduatorie d’istituto, di prossima emanazione. Disposizioni di rife­rimento: D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 e nota ministeriale prot. n. 999 del 9 aprile 2014.

Antonio Ciriolo

Lascia un commento

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 

Gli articoli più letti