Anno di formazione e periodo di prova
L’anno di formazione o il periodo di prova costituisce il “percorso” che porta il personale docente ed Ata della scuola dall’assunzione del servizio in ruolo alla conferma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si tratta, in sostanza, del periodo in cui il dipendente deve dimostrare all’Amministrazione di meritare la stabilizzazione definitiva del suo rapporto di lavoro (la conferma in ruolo). Il personale Ata deve svolgere il periodo di prova, mentre il personale docente, a seconda della situazione, l’anno di formazione o il periodo di prova.
Personale Ata. Il periodo di prova ha una durata così stabilita: 2 mesi per i profili dell’area A e As (collaboratore scolastico, collaboratore scolastico dei servizi, addetto alle aziende agrarie); 4 mesi per i restanti profili. Durante il periodo di prova il dipendente deve essere utilizzato nelle attività relative al proprio profilo professionale. Ai fini del superamento del periodo di prova, si tiene conto solo del servizio effettivamente svolto,compresi le festività ed i giorni di chiusura forzata della scuola. Non sono, invece, validi tutti i giorni di assenza a qualsiasi titolo effettuati.
La conferma in ruolo, di competenza del dirigente scolastico, in mancanza di assenze, viene riconosciuta dal giorno dell’assunzione in servizio. In caso di assenze, il periodo di prova viene prorogato e la data di conferma in ruolo viene posticipata del periodo corrispondente alle assenze stesse. Per il D.S.G.A.(Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) il periodo di prova, di fatto, ha la durata dell’intero anno scolastico, nel corso del quale ha l’obbligo di frequentare uno specifico corso di formazione che si conclude con un esame finale. La conferma in ruolo decorre dal 1° settembre successivo al superamento delle prove finali del corso di formazione.
Per il restante personale Ata il periodo di prova viene superato in mancanza di rilievi negativi scritti sul servizio prestato. È prevista la possibilità di esonero del periodo di prova per chi lo avesse già superato in altra Amministrazione pubblica in profilo professionale equivalente. Sono esonerati, inoltre, i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di processi di riqualificazione, che ne abbiano verificato l’idoneità.
Antonio Ciriolo















