Anno di Formazione e periodo di prova/2
DOCENTI
Con i decreti delegati sulla scuola del 1974, per il personale docente nominato in ruolo era previsto il periodo di prova, consistente solamente nella prestazione, nell’anno scolastico della nomina, di un predeterminato periodo di effettivo servizio, giudicato positivamente per il suo svolgimento. Successivamente per i docenti nominati in ruolo a seguito di concorso per titoli ed esami è stato previsto un periodo di prova particolare, qualificato e denominato “anno di formazione” che, oltre alla mera prestazione del servizio sul posto o sulla cattedra su cui si è conseguita la nomina, comporta, nel corso dell’anno scolastico, la partecipazione ad attività di formazione. Per effetto della legge 27-12-1989, n.417, di conversione del D.L. n.357 del 6-11-1989, all’anno di formazione sono ora, tenuti anche i docenti nominati in ruolo per concorso per soli titoli. Di seguito riassumiamo le disposizioni che disciplinano il periodo di prova e l’anno di formazione.
PERIODO DI PROVA
Ha la durata di un anno scolastico. Per la sua validità occorre prestare un effettivo servizio di almeno 180 giorni sul posto o sulla cattedra per cui si è conseguita la nomina o nell’insegnamento di materie affini. Secondo chiarimenti ministeriali, per materie affini si intendono quelle che si possono insegnare con lo stesso titolo di studio o di abilitazione. Sul periodo di prova svolto e sul conseguente diritto alla conferma in ruolo, esprime il proprio parere, favorevole o no, il comitato di valutazione del servizio dei docenti, sulla base della relazione sull’esperienza d’insegnamento svolta, presentata dal neo-docente, e degli elementi di valutazione del dirigente scolastico.
Il provvedimento che decreta il superamento del periodo di prova e la conferma in ruolo viene emesso dal dirigente scolastico. Va precisato che, una volta prestati i 180 giorni di servizio, la data della conferma in ruolo non decorre dal giorno successivo a quello del centottantesimo giorno di servizio utile ma decorrerà dal 1 settembre del successivo anno scolastico. Questo, in quanto il periodo di prova dura un anno scolastico mentre i 180 giorni di servizio costituiscono il requisito minimo per la sua validità.
ANNO DI FORMAZIONE
Costituisce un periodo di prova particolare, perché arricchito dall’attività di formazione, finalizzata all’affinamento delle competenze professionali. Per la sua validità sono richiesti: a) i requisiti di servizio del periodo di prova; b) le attività seminariali di formazione, per non meno di 40 ore. Dei due predetti elementi costitutivi solo il primo è essenziale al superamento dell’anno di formazione, mentre il secondo può, in tutto o in parte, non essere svolto per cause di forza maggiore, debitamente documentate. Se, invece, è stata svolta l’attività formativa, ma non sono stati prestati i 180 giorni di servizio, l’anno di formazione dovrà essere ripetuto nel successivo anno scolastico senza dover rifare le attività formative. L’anno di formazione, se superato favorevolmente, va svolto una sola volta per tutta la carriera di docente; mentre il periodo di prova va compiuto in ogni diverso grado di scuola o diversa classe di concorso.
Antonio Ciriolo















