Pubblicato in: Gio, Nov 13th, 2014

Anno di Formazione e periodo di prova/2

DOCENTI

Con i decreti delegati sulla scuola del 1974, per il personale docente nominato in ruolo era previsto il periodo di prova, consistente sola­mente nella prestazione, nell’anno scolastico della nomina, di un predeterminato periodo di effettivo servizio, giudicato positivamente per il suo svolgimento. Successivamente per i docenti nominati in ruolo a seguito di concorso per titoli ed esami è stato previsto un periodo di prova particolare, qualificato e denominato “anno di formazione” che, oltre alla mera pre­stazione del servizio sul posto o sulla cattedra su cui si è conseguita la nomina, comporta, nel corso dell’anno scolastico, la partecipazione ad attività di formazione. Per effetto della legge 27-12-1989, n.417, di conversione del D.L. n.357 del 6-11-1989, all’anno di formazione sono ora, tenuti anche i docenti nominati in ruolo per concorso per soli titoli. Di seguito riassumiamo le disposizioni che disciplinano il periodo di prova e l’anno di formazione.

PERIODO DI PROVA

Ha la durata di un anno scolastico. Per la sua validità occorre prestare un effettivo servi­zio di almeno 180 giorni sul posto o sulla cattedra per cui si è conseguita la nomina o nell’insegnamento di materie affini. Secondo chiarimenti ministeriali, per materie affini si intendono quelle che si possono insegnare con lo stesso titolo di studio o di abilitazione. Sul periodo di prova svolto e sul conseguen­te diritto alla conferma in ruolo, esprime il proprio parere, favorevole o no, il comitato di valutazione del servizio dei docenti, sulla base della relazione sull’esperienza d’inse­gnamento svolta, presentata dal neo-docente, e degli elementi di valutazione del dirigente scolastico.

docenti

Il provvedimento che decreta il superamento del periodo di prova e la confer­ma in ruolo viene emesso dal dirigente sco­lastico. Va precisato che, una volta prestati i 180 giorni di servizio, la data della conferma in ruolo non decorre dal giorno successivo a quello del centottantesimo giorno di servizio utile ma decorrerà dal 1 settembre del suc­cessivo anno scolastico. Questo, in quanto il periodo di prova dura un anno scolastico mentre i 180 giorni di servizio costituiscono il requisito minimo per la sua validità.

ANNO DI FORMAZIONE

Costituisce un periodo di prova particolare, perché arricchito dall’attività di formazione, finalizzata all’affinamento delle competenze professionali. Per la sua validità sono richie­sti: a) i requisiti di servizio del periodo di prova; b) le attività seminariali di formazio­ne, per non meno di 40 ore. Dei due predetti elementi costitutivi solo il primo è essenziale al superamento dell’anno di formazione, mentre il secondo può, in tutto o in parte, non essere svolto per cause di forza maggiore, debitamente documentate. Se, invece, è stata svolta l’attività formativa, ma non sono stati prestati i 180 giorni di servizio, l’anno di for­mazione dovrà essere ripetuto nel successivo anno scolastico senza dover rifare le attività formative. L’anno di formazione, se superato favorevolmente, va svolto una sola volta per tutta la carriera di docente; mentre il periodo di prova va compiuto in ogni diverso grado di scuola o diversa classe di concorso.

Antonio Ciriolo

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