Pubblicato in: Gio, Nov 20th, 2014

Anno di Formazione e periodo di prova/3

Nei precedenti due numeri del settimanale abbiamo delineato gli elementi essenziali che caratteriz­zano il periodo di prova e l’anno di formazione, rispettivamente per il personale Ata e docenti nominati in ruolo. Riteniamo opportuno completare la trattazione dell’argomento, passando in esame alcune situazioni particolari e possibili sviluppi del periodo di prova dei docenti e ricordando un importante adempimento successivo al supe­ramento del periodo di prova sia del personale Ata che dei docenti. Per quanto riguarda il raggiungimento dei 180 giorni di effettivo servizio per la validità del periodo di prova dei docenti, sono computati sia alcuni tipi di assenze che forme di utiliz­zazioni previste dalla normativa vigente. Nel caso che il docente consegua la nomina in ruolo con ritardo rispetto all’inizio dell’anno scolastico (1 settembre), nel calcolo dei 180 giorni rientrano anche quelli di servizio svolti, prima dell’assunzione in ruolo, in qualità di supplente sullo stesso posto o sulla stessa cattedra per cui si è conseguita la nomina in ruolo o nell’insegnamento di materie affini (sono considerate tali, secondo chiarimenti ministeriali, quelle che si possono insegnare con lo stesso titolo di studio o di abilitazione). Qualora il docente abbia conseguito la nomina in ruolo dopo 20 giorni dall’inizio delle lezioni dell’anno scolastico in cui era in servizio in altra posizione di stato, per cui non ha potuto essere spostato per motivi di conti­nuità didattica e sia stato, quindi, obbligato a raggiungere la sede definitiva dall’inizio del successivo anno scolastico, ai fini del supera­mento del periodo di prova viene computato il servizio prestato, alle stesse condizioni del caso prima ipotizzato, nell’anno scolastico precedente quello di assunzione in servizio di ruolo.

Aula-2

Il periodo di prova può non essere superato: a) per la mancata prestazione dei 180 giorni di effettivo servizio; b) per esito sfavorevole del periodo di prova per incapacità o per comportamenti giudicati non consoni al ruolo istituzionale. Nel caso di cui al punto a), il periodo di pro­va viene prorogato di un altro anno scolastico o, senza limiti, di tanti anni scolastici sino a quando non vengono prestati i 180 giorni di servizio, a condizione che le assenze abbia­no, ovviamente, la copertura giuridica. Nel caso di cui al punto b), invece, è prevista la dispensa dal servizio o la proroga della prova (ammessa una sola volta) al successivo anno scolastico allo scopo di acquisire ulteriori elementi di valutazione o, qualora il docente provenga da altro ruolo, la restituzione al ruolo di provenienza, nel quale assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nello stesso ruolo. Dopo aver superato l’anno di formazione o il periodo di prova e conseguita la stabilizza­zione del rapporto di lavoro con la conferma in ruolo, i docenti ed il personale Ata posso­no produrre la domanda di riconoscimento, ai fini della carriera, dei servizi pre-ruolo, che, una volta riconosciuti con apposito decreto del dirigente scolastico, si sommano al ser­vizio di ruolo, determinando la complessiva anzianità di servizio ai fini della carriera.

Antonio Ciriolo

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