Pubblicato in: Mer, Apr 30th, 2014

Artigiani e Commercianti: Gli F24 su internet

Già da qualche giorno, acce­dendo via Internet al Cassetto Previdenziale degli Artigiani e dei Commercianti, è possibile trovare, nella sezione “Posizione assicurativa > Dati del modello F24”, il pro­spetto e i modelli F24 precompilati per il versamento dei contributi dovuti per l’anno 2014 da artigiani e commercianti. In seguito, l’Istituto previdenziale renderà disponibile in formato PDF, nella sezione “Comunicazione bidirezionale > Modelli F24” anche la tra­dizionale lettera inviata annualmente agli interessati. In questi giorni viene inoltre inviata una email di alert agli iscritti e ai loro delegati per i quali risulta negli archivi Inps il relativo indirizzo di posta elettronica. Va comunque ricordato che per accedere al Cassetto Previdenziale è necessario dotarsi di un PIN rilasciato dall’Inps. E’ però possibile delegare una persona di propria fiducia, o una associazione di categoria, per accedere al Cassetto e per presentare eventuali domande relative alla propria posizione. La delega può essere effettuata da ciascun interessato tra­mite il Cassetto Previdenziale degli artigiani e commercianti, accedendo alla funzionalità “gestione deleghe”.

f24

Ricordiamo che il reddito imponibile previ­denziale per artigiani e commercianti va de­terminato seguendo talune regole particolari. L’importo dei contributi da versare si calcola, infatti, sulla totalità dei redditi d’impresa, compresi quelli percepiti per attività che non danno titolo all’iscrizione, denunciati ai fini Irpef nell’anno considerato. Inoltre la base imponibile dei soci lavoratori di s.r.l. (società a responsabilità limitata) è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, di con­seguenza, anche se – al limite – gli stessi non siano stati distribuiti ai soci. Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in quattro rate, alle scadenze del 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 feb­braio (dell’anno successivo). Il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in due acconti di pari importo, calcolati sul reddito d’impresa dell’anno precedente ed eventualmente un saldo (nel caso in cui il versato non corrisponda al dovuto) all’anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito. Da sottolineare che arti­giani e commercianti sono tenuti alla compi­lazione del quadro “RR” del modello UNICO persone fisiche, per la successiva determina­zione dei contributi previdenziali. Per questi lavoratori vige un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferio­re o negativo). Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali: è il cosiddetto “con­tributo minimo obbligatorio”.

Antonio Silvestri

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