Assenteisti a Lecce “L’Ente Provincia è un’isola felice”
LE NOVITÀ DELLA LEGGE BRUNETTA
Legge 133 del 2008, articolo 71:
– Nei primi dieci giorni di assenza e’ corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. (Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative).
– L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
– Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare.
AZIONI DI CONTRASTO
1. Messa a punto di iniziative di tipo normativo
2. Azioni di riforma con il Piano con il Piano Industriale della Pubblica Amministrazione.
3. Realizzazione di un‘indagine statistica che rileva mensilmente il comportamento dei dipendenti pubblici.
4. Presentazione di un emendamento all’A.S. n. 1082 con il quale viene sancito l’obbligo di risposta delle amministrazioni a tale rilevazione mensile sulle assenze.
Maria Rosaria Contaldo
















