Assenze per visite specialistiche, terapie mediche ed accertamenti diagnostici
In materia di assenze dal servizio per effettuare visite specialistiche, terapie mediche ed accertamenti diagnostici, nulla è cambiato per il personale della scuola. Recentemente, dopo un intervento sull’argomento, tramite circolare, della Funzione Pubblica erano sorti dubbi, perplessità e proteste. Ma andiamo con ordine e facciamo una rapida cronistoria. Per il dipendente pubblico che non sia già in assenza dal servizio per malattia per incapacità lavorativa, la materia delle assenze per malattia per eseguire terapie mediche, visite specialistiche ed accertamenti diagnostici era regolata dall’art. 55 septies del D.Lgs 30/03/2001, n.165, meglio conosciuto come testo delle norme sul lavoro dei dipendenti pubblici, che stabiliva: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
Nell’intento di contrastare il fenomeno dell’assenteismo, prevedendo, per la giustificazione, la produzione di una più precisa documentazione, detto testo è stato così modificato dall’art. 4, comma 16 bis, del D.L. 31/08/2013, n.101, convertito il legge 30/10/2013, n.125 (le parole sostituite o aggiunte sono riportate in corsivo): “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati,che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica”.
La Funzione Pubblica, con circolare n. 2/2014 del 17/02/2014, nell’intento di fornire chiarimenti sulla portata del nuovo testo, oltre a precisare i requisiti contenutistici della documentazione da produrre a giustificazione dell’assenza, ha inoltre asserito che, in base alle nuove disposizioni, l’assenza dal servizio, per sottoporsi a terapie mediche, prestazioni specialistiche od accertamenti diagnostici, non in concomitanza di incapacità lavorativa, non rientra più nella categoria delle assenze per malattia e per giustificarla bisogna, ora, utilizzare il permesso retribuito per motivi personali, i permessi orari a recupero o altri similari istituti previsti dal Contratto di Lavoro Ulteriore motivo di preoccupazione era stato determinato dalla circolare del Miur – Dipartimento gestione delle Risorse Umane – n.5181 del 22-04-2014 che, sebbene indirizzata agli uffici centrali e periferici del Ministero e quindi con precisi riferimenti ai Contratti del Comparto Ministeri, faceva propria l’interpretazione fornita dalla Funzione Pubblica e ne richiamava gli indirizzi applicativi,facendo presagire che le stesse disposizioni non avrebbero previsto deroghe per il personale scolastico.
Dai sindacati sono partite, pertanto, richieste al Governo perché siano forniti inequivocabili chiarimenti e, soprattutto, perché si tenga presente il Comparto Scuola, che ha indubbiamente caratteristiche differenti rispetto alle altre Pubbliche Amministrazioni. Finalmente, in data 29 maggio 2014, il Miur ha diramato un “Avviso”al personale di ruolo e non di ruolo appartenete al Comparto Scuola, con cui informa che “…le disposizioni contenute nella nota prot. n. 5181 del 22-04-2014”, con cui è stata trasmessa la circolare sulle assenze del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17-02-2014, “sono efficaci esclusivamente nei confronti del personale Amministrativo in servizio al Miur – Comparto Ministeri- e non riguardano in alcun modo il Personale Scolastico.
Antonio Ciriolo















