Pubblicato in: Gio, Giu 19th, 2014

Assenze per visite specialistiche, terapie mediche ed accertamenti diagnostici

In materia di assenze dal servizio per effettuare visite specialistiche, terapie mediche ed accertamenti diagnostici, nulla è cambiato per il personale della scuola. Recentemente, dopo un inter­vento sull’argomento, tramite circolare, della Funzione Pubblica erano sorti dubbi, perplessità e proteste. Ma andiamo con ordine e facciamo una rapida cronistoria. Per il dipendente pubblico che non sia già in assenza dal servizio per malattia per in­capacità lavorativa, la materia delle assenze per malattia per eseguire terapie mediche, visite specialistiche ed accertamenti dia­gnostici era regolata dall’art. 55 septies del D.Lgs 30/03/2001, n.165, meglio conosciu­to come testo delle norme sul lavoro dei dipendenti pubblici, che stabiliva: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assen­za è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.

Nell’intento di contrastare il fenome­no dell’assenteismo, prevedendo, per la giustificazione, la produzione di una più precisa documentazione, detto testo è stato così modificato dall’art. 4, comma 16 bis, del D.L. 31/08/2013, n.101, convertito il legge 30/10/2013, n.125 (le parole sostituite o aggiunte sono riportate in corsivo): “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagno­stici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in or­dine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati,che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica”.

Assenze e permessi_2

La Funzione Pubblica, con circolare n. 2/2014 del 17/02/2014, nell’intento di fornire chiarimenti sulla portata del nuovo testo, oltre a precisare i requisiti contenutistici della documentazione da produrre a giustificazio­ne dell’assenza, ha inoltre asserito che, in base alle nuove disposizioni, l’assenza dal servizio, per sottoporsi a terapie mediche, prestazioni specialistiche od accertamenti diagnostici, non in concomitanza di incapaci­tà lavorativa, non rientra più nella categoria delle assenze per malattia e per giustificarla bisogna, ora, utilizzare il permesso retribu­ito per motivi personali, i permessi orari a recupero o altri similari istituti previsti dal Contratto di Lavoro Ulteriore motivo di preoccupazione era stato determinato dalla circolare del Miur – Dipartimento gestione delle Risorse Umane – n.5181 del 22-04-2014 che, sebbene indirizzata agli uffici centrali e periferici del Ministero e quindi con precisi riferimenti ai Contratti del Comparto Mini­steri, faceva propria l’interpretazione fornita dalla Funzione Pubblica e ne richiamava gli indirizzi applicativi,facendo presagire che le stesse disposizioni non avrebbero previsto deroghe per il personale scolastico.

Dai sindacati sono partite, pertanto, richieste al Governo perché siano forniti inequivoca­bili chiarimenti e, soprattutto, perché si tenga presente il Comparto Scuola, che ha indub­biamente caratteristiche differenti rispetto alle altre Pubbliche Amministrazioni. Finalmente, in data 29 maggio 2014, il Miur ha diramato un “Avviso”al personale di ruolo e non di ruolo appartenete al Comparto Scuola, con cui informa che “…le dispo­sizioni contenute nella nota prot. n. 5181 del 22-04-2014”, con cui è stata trasmessa la circolare sulle assenze del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17-02-2014, “sono efficaci esclusivamente nei confronti del personale Amministrativo in servizio al Miur – Comparto Ministeri- e non riguardano in alcun modo il Personale Scolastico.

Antonio Ciriolo

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