Pubblicato in: Ven, Mag 24th, 2013

Assicurazione Sociale per l’Impiego

(continua dal numero scorso).

In linea di massima si applica la stessa di­sciplina prevista per l’ ASpI con le seguenti disposizioni specifiche.

REQUISITI

Possono fruirne i lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto involon­tariamente la propria occupazione e che presentino i requisiti seguenti:

1) Status di disoccupato;

2) abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa, negli ultimi dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o siano dovuti contribu­ti per l’assicurazione obbligatoria.

Per la maturazione del diritto, sono valide tutte le settimane retribuite, a condizione che per esse risulti, anno per anno, complessiva­mente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali previsti. A differenza della disoccupazione con requisiti ridotti il beneficio viene erogato nel momento in cui si diventa disoccupati e non nell’anno successivo.

DURATA DELLA PRESTAZIONE

L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rappor­to di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo stesso. Come per il diritto alla prestazione anche per la sua durata sono utili tutte le settimane di contribuzione purchè risulti per le stesse, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali previsti.

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