Attivazione voucher/Buoni lavoro: chiuso il fax Inail
Come ben sanno gli addetti ai lavori, prima dell’inizio della prestazione di lavoro occasionale accessorio, i committenti hanno l’obbligo di comunicare la data di inizio attività, indicando i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore, il luogo dove si svolge l’attività lavorativa e il periodo presunto di durata di quest’ultima. Questo, ovviamente, per attivare la copertura assicurativa e previdenziale garantita dal sistema dei voucher o “buoni lavoro”.
Finora, la comunicazione avveniva, per i voucher cartacei distribuiti presso le sedi Inps, con la trasmissione della dichiarazione all’Inail a mezzo fax o tramite i servizi online del sito www.inail.it. Per gli altri canali di distribuzione (tabaccai abilitati, sportelli delle banche popolari, uffici postali, procedura telematica) la comunicazione viene trasmessa direttamente all’Inps tramite contact center o tramite il sito istituzionale www.inps.it.
Per razionalizzare e uniformare l’adempimento e rendere più tempestiva ed efficiente la gestione, Inps e Inail hanno stipulato un accordo per la realizzazione del coordinamento informativo e operativo, finalizzato ad una migliore gestione dei buoni lavoro. L’accordo prevede che – a partire dal 15 gennaio 2014 – tutte le comunicazioni di inizio attività, così come le eventuali variazioni relative, siano effettuate direttamente all’Inps, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro.
Ulteriori chiarimenti sono disponibili nella recente circolare Inps n. 177/2013, dove sono descritte in dettaglio le nuove modalità di trasmissione delle comunicazioni di inizio attività in caso di utilizzo dei voucher o buoni lavoro. Ricordiamo che la riforma del mercato del lavoro – legge 92/2012 – ha modificato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro di tipo accessorio, confermando all’Inps il ruolo di concessionario del servizio, ed estendendo l’ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro.
Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene attraverso il meccanismo dei buoni lavoro o voucher, il cui valore nominale è pari a 10 euro, ma sono disponibili anche un buono “multiplo” del valore di 50 euro – equivalente a cinque buoni non separabili – ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili. Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata Inps, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell’Inail per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.
Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.
Antonio Silvestri
















