Pubblicato in: Mer, Gen 15th, 2014

Attivazione voucher/Buoni lavoro: chiuso il fax Inail

Come ben sanno gli addetti ai lavori, prima dell’inizio della prestazione di lavoro occasionale accessorio, i committenti hanno l’obbligo di co­municare la data di inizio attività, indicando i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore, il luogo dove si svolge l’attività lavorativa e il periodo presunto di durata di quest’ultima. Questo, ovviamente, per attivare la copertura assicurativa e previ­denziale garantita dal sistema dei voucher o “buoni lavoro”.

Finora, la comunicazione avveniva, per i voucher cartacei distribuiti presso le sedi Inps, con la trasmissione della dichiarazione all’Inail a mezzo fax o tramite i servizi online del sito www.inail.it. Per gli altri canali di distribuzione (tabaccai abilitati, sportelli delle banche popolari, uffici postali, procedura telematica) la comunicazione viene trasmessa direttamente all’Inps tramite contact center o tramite il sito istituzionale www.inps.it.

Per razionalizzare e uniformare l’adempi­mento e rendere più tempestiva ed efficiente la gestione, Inps e Inail hanno stipulato un accordo per la realizzazione del coordinamen­to informativo e operativo, finalizzato ad una migliore gestione dei buoni lavoro. L’accordo prevede che – a partire dal 15 gennaio 2014 – tutte le comunicazioni di inizio attività, così come le eventuali variazioni relative, siano ef­fettuate direttamente all’Inps, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro.

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Ulteriori chiarimenti sono disponibili nella recente circolare Inps n. 177/2013, dove sono descritte in dettaglio le nuove modalità di trasmissione delle comunicazioni di inizio attività in caso di utilizzo dei voucher o buoni lavoro. Ricordiamo che la riforma del mercato del lavoro – legge 92/2012 – ha modificato la re­golamentazione delle prestazioni di lavoro di tipo accessorio, confermando all’Inps il ruolo di concessionario del servizio, ed estenden­do l’ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro.

Il pagamento delle prestazioni di lavoro ac­cessorio avviene attraverso il meccanismo dei buoni lavoro o voucher, il cui valore nominale è pari a 10 euro, ma sono disponibili anche un buono “multiplo” del valore di 50 euro – equi­valente a cinque buoni non separabili – ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili. Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata Inps, che viene accre­ditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell’Inail per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si consi­dera il contratto di riferimento.

Antonio Silvestri

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