Pubblicato in: Mer, Mar 6th, 2013

Aumentano assegni familiari e maternità

La Presidenza del Consiglio dei Mini­stri ha reso noti, con un Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio scorso, i nuovi im­porti per il 2013 degli assegni mensili di maternità e di quelli per i nuclei familiari numerosi. Gli importi sono stati rivalutati in base all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pari al 3 per cento, reso noto dallo stesso Istat con comuni­cato ufficiale del 15 gennaio 2013.

L’ormai consueto comunicato annuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri aggior­na gli importi relativi alle Prestazioni Sociali (assegno familiare di cui all’art. 65, comma 4, della legge 23.12.98, n. 448 e assegno di maternità ai sensi dell’art. 74 della legge 26.3.2001, n. 151) concesse dai Comuni ed erogate dall’Inps. Il titolo del Comunicato inizia appunto con “Rivalutazione per l’anno 2013 della misura degli assegni e dei requisiti economici”.

Tutta la materia è stata quindi resa operativa con la recente circolare Inps n. 34 del 28 feb­braio scorso, reperibile – per chi fosse interes­sato – nel sito istituzionale dell’ente previden­ziale www.inps.it. L’importo mensile dell’Anf – se spettante in misura intera – diventa quindi per il 2013 di euro 139,49; il relativo valore dell’indicatore Ise (Indicatore della Situazione Economica), con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, diventa invece di euro 25.108,71.

L’importo mensile dell’assegno di maternità, se spettante in misura intera, diventa nel 2013 di euro 334,53. L’importo complessivo per le cinque mensilità previste dalla legge è quindi di euro 1.672,65. Il relativo valore dell’indi­catore Ise – con riferimento ai nuclei fami­liari composti da tre componenti – è di euro 34.873,24. Ovviamente, per eventuali assegni da erogare relativamente all’anno 2012, i cui procedimenti amministrativi siano ancora in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per lo stesso anno.

Per quanto riguarda l’indennità di maternità, ricordiamo che la domanda deve essere pre­sentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla data del parto. Se per la presentazione delle domande – così come per ogni informazione sull’iter delle relative pratiche – ci si rivolge al proprio Co­mune di residenza, l’erogazione delle somme viene invece effettuata dall’Inps. Quest’ultimo provvede al pagamento dell’Anf con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

È importante che il richiedente, per evitare ritardi o disguidi, riporti sulla domanda – quale modalità di riscossione – il bonifico bancario o postale, indicando il proprio codice Iban, che comprende gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali. 

Antonio Silvestri

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