Lo dico all’Avvocato…Se la notifica è illegittima
Segnalo due sentenze di rilievo per il contribuente della Cassazione ed inerenti alla procedura posta in essere da Equitalia nell’attività di riscossione.
Nello specifico si segnala la sentenza della cassazione che ribadisce il concetto già sostenuto più volte dalla suprema Corte che statuisce l’illegittimità dell’attività di notifica così come svolta dalla Riscossione.
La sentenza dice: ”per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l’agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all’uopo abilitato, è comunque necessario che l’agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva. In difetto di tali elementi l’atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell’atto impugnato.”(Cass. n 398/2012).
I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici. Innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.
In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.
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Elena Palladino















