Pubblicato in: Gio, Ott 4th, 2012

Lo dico all’Avvocato…Se la notifica è illegittima

Segnalo due sen­tenze di rilievo per il contri­buente della Cassazione ed inerenti alla procedura po­sta in essere da Equitalia nell’attività di riscossione.

Nello specifico si segnala la sentenza della cassa­zione che ribadisce il concetto già sostenuto più volte dalla suprema Corte che statuisce l’illegittimità dell’attività di notifica così come svolta dalla Riscos­sione.

La sentenza dice: ”per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notifi­catore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l’agente della riscossione possa effettua­re la notificazione senza avvalersi di un sogget­to all’uopo abilitato, è comunque necessario che l’agente della notificazio­ne compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva. In difetto di tali elementi l’atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell’at­to impugnato.”(Cass. n 398/2012).

I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici. Innanzi tutto consento­no di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impu­gnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi qua­li quelli sopra è giuridica­mente inesistente.

In secondo luogo, se vali­da notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la con­seguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

Per info: avvelenapalladino@libero.it

Elena Palladino

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