Pubblicato in: Ven, Gen 23rd, 2015

Canonici del Capitolo Cattedrale/Munus Liturgicum e Munus Regendi

Gli otto Canoni del Codice di Diritto Canonico in vigore.

Fu Benedetto XVI che il 16 aprile 2007, du­rante una Solenne Cappella riconobbe ai Capitoli delle Chie­se particolari una qualche dignità prelatizia. Due sono le mansioni canonicali evidenziate nel secondo libro del vigente Codice di Diritto Canoni­co: il munus liturgicum e il munus regendi. Solo 8 canoni, troppo pochi rispetto ai 32 del precedente codice del ‘17. Il resto è demandato agli statuti. A questo punto vien fatto di chiederci se l’unità lesgilativa esigita dal diritto assieme all’esteriorità, all’alterità e alla obbligatorietà, possa essere supplita dalla disparità dei tanti statuti ca­pitolari scritti a danno di una più larga e più giusta unità codiciale ottenuta finalmente nel 1917, dopo tanti secoli di disparità di leggi decretali. Circa il munus liturgico met­tiamo in evidenza l’ormai nota lettera della Conferenza Episcopale Italiana a firma del Segretario generale scrit­ta su mandato della Santa Sede a conferma dei diritti acquisiti della prelatura minore. Ci rifacciamo a tale lettera solo per interpretare quanto attiene le persone giuridiche.

CANONICI

Guala Pier Francesco, I Canonici di Lu, olio su tela,  sec. XVIII, Ch. S. Valerio, Lu (Monferrato)

In quanto per tali persone, a nostro modesto parere, riguarderebbe solo i soggetti già inseriti in esse e non quelle da inserire in futuro. Altrimenti ciò contra­sterebbe col fine soppressivo della legge che traspare dal testo, anche se in modo non esplicitamente chiaro. A nostra conferma ricordia­mo due analoghe soppressio­ni precedentemente operate in “subiecta” materia. La prima riguarda l’abito piano, arbitrariamente usato dai canonici di Lecce, e operata dal nuovo Vescovo Trama quando si accorse della estensione esistente e la vietò per i primi due canonici da lui eletti il 20 maggio del 1903. Ma solo per loro e per gli altri futuri. Rispettando così i diritti acquisiti degli già inseriti in Capitolo (cfr. Bollario di Curia di Lecce pp. 99 – 100, vol. 898 – 945). La seconda attiene il motu proprio di Pio XII Valde solliciti” del 16 gennaio 1952 quando il Sommo Pontefice ridusse le lunghe code delle cappe porporali. Ma solo per i neo cardinali e per i futuri rispettando così i diritti acquisiti dai cardinali già creati.

Oronzo De Simone 

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