Canonici del Capitolo Cattedrale/Munus Liturgicum e Munus Regendi
Gli otto Canoni del Codice di Diritto Canonico in vigore.
Fu Benedetto XVI che il 16 aprile 2007, durante una Solenne Cappella riconobbe ai Capitoli delle Chiese particolari una qualche dignità prelatizia. Due sono le mansioni canonicali evidenziate nel secondo libro del vigente Codice di Diritto Canonico: il munus liturgicum e il munus regendi. Solo 8 canoni, troppo pochi rispetto ai 32 del precedente codice del ‘17. Il resto è demandato agli statuti. A questo punto vien fatto di chiederci se l’unità lesgilativa esigita dal diritto assieme all’esteriorità, all’alterità e alla obbligatorietà, possa essere supplita dalla disparità dei tanti statuti capitolari scritti a danno di una più larga e più giusta unità codiciale ottenuta finalmente nel 1917, dopo tanti secoli di disparità di leggi decretali. Circa il munus liturgico mettiamo in evidenza l’ormai nota lettera della Conferenza Episcopale Italiana a firma del Segretario generale scritta su mandato della Santa Sede a conferma dei diritti acquisiti della prelatura minore. Ci rifacciamo a tale lettera solo per interpretare quanto attiene le persone giuridiche.
Guala Pier Francesco, I Canonici di Lu, olio su tela, sec. XVIII, Ch. S. Valerio, Lu (Monferrato)
In quanto per tali persone, a nostro modesto parere, riguarderebbe solo i soggetti già inseriti in esse e non quelle da inserire in futuro. Altrimenti ciò contrasterebbe col fine soppressivo della legge che traspare dal testo, anche se in modo non esplicitamente chiaro. A nostra conferma ricordiamo due analoghe soppressioni precedentemente operate in “subiecta” materia. La prima riguarda l’abito piano, arbitrariamente usato dai canonici di Lecce, e operata dal nuovo Vescovo Trama quando si accorse della estensione esistente e la vietò per i primi due canonici da lui eletti il 20 maggio del 1903. Ma solo per loro e per gli altri futuri. Rispettando così i diritti acquisiti degli già inseriti in Capitolo (cfr. Bollario di Curia di Lecce pp. 99 – 100, vol. 898 – 945). La seconda attiene il motu proprio di Pio XII “Valde solliciti” del 16 gennaio 1952 quando il Sommo Pontefice ridusse le lunghe code delle cappe porporali. Ma solo per i neo cardinali e per i futuri rispettando così i diritti acquisiti dai cardinali già creati.
Oronzo De Simone
















