Pubblicato in: Gio, Gen 30th, 2014

Cessazione dal servizio dal 1° settembre 2014

Di seguito si richiamano i requisiti necessari per il diritto al trattamen­to di pensione. Requisiti posse­duti al 31 dicembre 2011. Sono necessari 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contri­buzione, maturati entro il 31 dicembre 2011, raggiungendo la cosiddetta “quota 96”. La predetta quota deve essere, però, raggiunta con i requisiti minimi inderogabili di 60 anni di età e 35 di contribuzione. Non può essere rag­giunta, per esempio, con la somma di 59 anni di età e 37 di contribuzione o, viceversa, di 62 e 34. Concorre, però, a raggiungere “quota 96” la somma delle frazioni di anno di età e di contribuzione: 60 anni e 7 mesi di età e 35 anni e 5 mesi di contribuzione. Per la pensione di anzianità, indipendentemente dall’età, il requisito è di almeno 40 anni di anzianità con­tributiva maturati entro il 31 dicembre 2011.

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I requisiti per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e di 61 per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (ridotti a 15 per chi è in possesso di anzianità contributi­va al 31 dicembre 1992), raggiunti entro la data del 31 dicembre 2011. Tutti coloro che hanno maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2011 restano soggetti al (più favorevole) regime previgente (e non alla Riforma Fornero) per l’accesso e per la decorrenza della pensione, non sono, quindi, soggetti ai nuovi requisiti di età e di contribuzione; a loro si applica, come per tutti, il regime contributivo pro-rata per le anzianità decorrenti dall’1 gennaio 2012. 

PERSONALE CHE NON RIENTRA

Pensione di vecchiaia: sono richiesti uguali requisiti anagrafici e contributivi per uomini e donne:66 anni e 3 mesi di età compiuti, con almeno 20 anni di anzianità contributiva. Se i requisiti predetti vengono maturati entro il 31 agosto 2014, l’Amministrazione procede, d’ufficio, al collocamento in pensione; se ven­gono maturati tra il 1 settembre ed il 31 dicem­bre 2014 si può andare in pensione a domanda.  Pensione anticipata (ex pensione di anzianità): si può conseguire, a domanda, con la matura­zione di 41 anni e 6 mesi di contribuzione, per le donne, e 42 anni e 6 mesi, per gli uomini,da raggiungere entro il 31 dicembre 2014 senza alcun arrotondamento.

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I dipendenti che hanno, però, un’età inferiore a 62 anni subiscono una penalizzazione percentuale sull’importo della pensione. Pensione calcolata interamente con il sistema contributivo per le donne: è sempre in vigore la norma (art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004) che consente alle donne, che optano per la pensione liquidata interamente con il sistema contributivo (decisamente meno favo­revole), di andare in pensione con il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione di 35 o più anni maturati entro il 31 dicembre 2013. Disposizioni di riferimento: decreto n. 1058 e circolare n. 2855 del 23/12/2013 del Miur.

Antonio Ciriolo

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