Cessazione dal servizio dal 1° settembre 2014
Di seguito si richiamano i requisiti necessari per il diritto al trattamento di pensione. Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011. Sono necessari 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011, raggiungendo la cosiddetta “quota 96”. La predetta quota deve essere, però, raggiunta con i requisiti minimi inderogabili di 60 anni di età e 35 di contribuzione. Non può essere raggiunta, per esempio, con la somma di 59 anni di età e 37 di contribuzione o, viceversa, di 62 e 34. Concorre, però, a raggiungere “quota 96” la somma delle frazioni di anno di età e di contribuzione: 60 anni e 7 mesi di età e 35 anni e 5 mesi di contribuzione. Per la pensione di anzianità, indipendentemente dall’età, il requisito è di almeno 40 anni di anzianità contributiva maturati entro il 31 dicembre 2011.
I requisiti per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e di 61 per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (ridotti a 15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992), raggiunti entro la data del 31 dicembre 2011. Tutti coloro che hanno maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2011 restano soggetti al (più favorevole) regime previgente (e non alla Riforma Fornero) per l’accesso e per la decorrenza della pensione, non sono, quindi, soggetti ai nuovi requisiti di età e di contribuzione; a loro si applica, come per tutti, il regime contributivo pro-rata per le anzianità decorrenti dall’1 gennaio 2012.
PERSONALE CHE NON RIENTRA
Pensione di vecchiaia: sono richiesti uguali requisiti anagrafici e contributivi per uomini e donne:66 anni e 3 mesi di età compiuti, con almeno 20 anni di anzianità contributiva. Se i requisiti predetti vengono maturati entro il 31 agosto 2014, l’Amministrazione procede, d’ufficio, al collocamento in pensione; se vengono maturati tra il 1 settembre ed il 31 dicembre 2014 si può andare in pensione a domanda. Pensione anticipata (ex pensione di anzianità): si può conseguire, a domanda, con la maturazione di 41 anni e 6 mesi di contribuzione, per le donne, e 42 anni e 6 mesi, per gli uomini,da raggiungere entro il 31 dicembre 2014 senza alcun arrotondamento.
I dipendenti che hanno, però, un’età inferiore a 62 anni subiscono una penalizzazione percentuale sull’importo della pensione. Pensione calcolata interamente con il sistema contributivo per le donne: è sempre in vigore la norma (art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004) che consente alle donne, che optano per la pensione liquidata interamente con il sistema contributivo (decisamente meno favorevole), di andare in pensione con il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione di 35 o più anni maturati entro il 31 dicembre 2013. Disposizioni di riferimento: decreto n. 1058 e circolare n. 2855 del 23/12/2013 del Miur.
Antonio Ciriolo
















