Come si svolgono i percorsi abilitanti…
Com’è noto, con decreto del D.G. del Miur n. 58 del 25 luglio 2013 è stata indetta la procedura di acquisizione delle domande per la partecipazione ai Pas (Percorsi Abilitanti Speciali). Questi sono stati previsti dal D.M. n.249 del 10 settembre 2010 e successive modificazioni, avente per oggetto la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado; i commi 1 bis e 16 bis dell’art. 15 del decreto hanno, infatti, previsto percorsi speciali abilitanti, riservati ai docenti con rilevanti titoli di servizio.
Ora il Miur, con decreto dipartimentale n. 45 del 22 novembre scorso, ha emanato le disposizioni per definire tempi e modalità di attuazione dei corsi speciali predetti, assicurandone l’avvio a partire dall’anno accademico 2013/2014. I Percorsi Abilitanti Speciali verranno istituiti dagli Atenei e dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Gli elenchi degli ammessi ai corsi saranno forniti, dagli Uffici Scolastici Regionali, agli Atenei ed alle Istituzioni Afam che, d’intesa con i Direttori degli stessi U. S. R., provvederanno ad assegnare i candidati alle varie sedi, individuate nei rispettivi territori, per l’attivazione dei corsi. I candidati ammessi sono assegnati ai singoli Atenei o Istituzioni Afam della regione seguendo criteri che assicurino sia la frequenza dei corsi che la prestazione del servizio.
Qualora il numero degli aspiranti, aventi titolo a partecipare ai corsi abilitanti, sovrabbondi rispetto alle capacità ricettive degli Atenei e delle Istituzioni Afam dell’intera regione, si renderà necessario suddividere i corsi in più anni accademici. In questo caso l’ordine di priorità per la frequenza dei corsi sarà determinato dalla mancanza di altra abilitazione, dalla mancanza di altra abilitazione nello stesso grado di istruzione e dalla maggiore anzianità di servizio dei candidati. Questa anzianità sarà valutata in base alla tabella di valutazione dei servizi per le graduatorie di istituto di III fascia, annessa al D.M. 13 giugno 2007, esclusivamente, però, per la parte relativa all’anzianità d’insegnamento.
A parità di punteggio, spetta la precedenza al candidato con maggiore anzianità anagrafica. I servizi valutabili sono quelli presenti al Sidi, se svolti nelle scuole statali, e quelli derivanti dalle autocertificazioni degli interessati, se prestati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale. Il possesso di un’eventuale altra abilitazione, non indicata nella domanda di partecipazione ai corsi, dovrà essere comunicata, con apposita dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da inoltrare all’Ufficio Scolastico Regionale cui è stata inviata la domanda.
Antonio Ciriolo















