Pubblicato in: Gio, Ott 11th, 2012

Condono colf e badanti extracomunitarie entro il 15 ottobre

Per i datori di lavoro di colf e badanti, questo mese ha già portato la sca­denza del pagamento dei contributi, fissata a mercoledì 10 ottobre. Ma per chi ha assunto “in nero” una colf o badante extracomunitaria, vi è un’altra immediata scadenza che è da tener presente, ovvero la presentazione della dichiarazione di emersione con la procedura telematica predisposta dal ministero dell’Interno.

A proposito di questo che ormai tutti chiamano “condono”, ricordiamo che i datori di lavoro domestico possono chiedere entro il 15 ottobre 2012 allo Sportello unico per l’immigra­zione (pressola Prefettura) di sanare la propria posizione, avendo fatto lavorare colf e badanti extracomunitarie senza permesso di soggiorno. Il ministero dell’Interno ha anche recentemente chiarito al riguardo, più esplicitamente, le modali­tà di versamento dei contributi Inps.

Una volta presentata la domanda (modello Em- Dom) gli interessati non devono far altro che attendere l’arrivo a casa dei bollettini Mav per il pagamento dei contributi arretrati. L’Inps, infatti, provvederà all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro, assegnando un codice provvisorio al rap­porto di lavoro ed un codice fiscale provvisorio al lavoratore (sempre che il lavoratore non ne abbia già uno).

I dati registrati saranno quelli inseriti nella dichiarazione di emersione presentata sia per i riferimenti anagrafici sia per quanto attiene al rapporto di lavoro relativamente a mansione, livello contrattuale e numero di ore lavorate. Non essendo esplicitamente dichiarata nella domanda di emersione la retribuzione, sarà preso a riferi­mento il minimo contrattuale corrispondente al livello dichiarato.

Nel caso in cui il minimo contrattuale, per le ore lavorate indicate, non raggiungesse il minimo previsto per l’assegno sociale – per l’anno 2012 di 429 euro – la retribuzione oraria sarà determinata in modo da rispettare detto minimo. L’Inps provvederà quindi, appena iscritto il rapporto di lavoro, all’invio al recapito del datore di lavoro dei Mav per il pagamento dei contributi, precalcolati in base ai dati determinati come sopra esposto. Per i rapporti di lavoro derivanti da emersione è ammesso il versamento solo tramite Mav, da pagare presso lo sportello bancario o postale.

All’atto della convocazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione, per dimostrare la regolarità contributiva, il datore di lavoro dovrà quindi esibire i Mav regolarmente pagati, accompagnati dalla parte a disposizione del datore di lavoro in cui sono riportati i dati che hanno determinato l’importo, relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto.

Il ministero ha poi recentemente chiarito che per valutare la capacità economica del datore di lavoro potrà essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale o da Cud, come – ad esempio – un assegno di invalidità civile.

Antonio Silvestri

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