Contributi colf: pagamenti con Mav
Il 2014 porta un’altra novità ai datori di lavoro domestico. A partire da quest’anno, alla comunicazione di accoglimento della richiesta di iscrizione di rapporto di lavoro domestico – inviata dall’Inps al domicilio del datore di lavoro – sono allegati i bollettini Mav (sta per pagamento Mediante Avviso). Sono i “successori” dei bollettini di conto corrente postale, più tecnologici ed anche più economici, perché se usati in banca non costano nulla. Il numero di bollettini Mav allegati alla comunicazione di accoglimento è variabile: da uno a quattro, a seconda del trimestre di inizio e, comunque sono sufficienti a coprire il primo anno solare di contribuzione. Altra novità portata dal 2014 è che la comunicazione di rinnovo viene inviata una volta l’anno al datore di lavoro domestico e contiene anch’essa i bollettini Mav in numero variabile da uno a quattro in relazione alla durata definita per il rapporto di lavoro.
Ovviamente, i bollettini ricevuti a domicilio possono essere utilizzati soltanto se il rapporto di lavoro non ha subìto variazioni nei parametri che determinano il calcolo dei contributi da pagare (numero delle ore lavorate, retribuzione percepita, eccetera). Un altro impedimento all’utilizzo dei Mav prestampati – che quindi dovranno essere modificati a cura del datore di lavoro – è l’utilizzo di una qualche forma di assistenza contrattuale, che presuppone il pagamento di una quota trimestrale di cui, ovviamente, i Mav prestampati, prodotti dall’Inps non possono tenere conto Per chi volesse approfondire la questione, è possibile fare riferimento al Messaggio n. 3381 del 18 marzo scorso, reperibile nel sito internet www.inps.it.
A proposito di lavoro domestico, va sottolineato un aspetto spesso trascurato: anche le comunità possono avere la colf. Deve trattarsi, però, di particolari comunità alle quali la legge ritiene di dare una particolare tutela ai fini previdenziali. La legge stabilisce che possono essere datori di lavoro domestico, oltre alle persone fisiche, anche le comunità – sia religiose che di altro tipo – costituite tra persone non legate da vincoli di sangue, se queste sostituiscono, per coloro che ne fanno parte, sotto il profilo morale e organizzativo, la famiglia di origine.
I requisiti che le comunità devono avere, perché si possano qualificare come datori di lavoro domestico l’essere stabili, permanenti e continuative, con una comunanza di “tetto e mensa”, oltre a non perseguire fini di lucro, fini politici, culturali, sportivi o di svago. Soddisfacendo questi due requisiti, il rapporto di lavoro può essere qualificato come domestico, vale a dire di opera resa per il funzionamento della vita familiare. Possono ad esempio rientrare in tale ambito le case famiglia, i seminari, le comunità familiari di assistenza , le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano, le comunità militari. Se però i requisiti vengono meno, non si è più colf: il lavoro diventa subordinato tipico, con contributi e norme del comparto interessato.
Antonio Silvestri
















