Pubblicato in: Gio, Feb 6th, 2014

“Cura Di Bella”/Carlo Madaro: nessuno può negare il diritto di sperare

A colloquio con l’ex pretore e avvocato Carlo Madaro. Ha fatto il giro d’Italia la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce.L’Asl dovrà rimborsare la somma spesa per la “Cura Di Bella”. 

IL 16 DICEMBRE 1997/“Ero Pretore di Maglie, un bambino di due anni era affetto da un tumore al cervello. I medici non avevano altri percorsi terapeutici da seguire. Con un procedimento d’urgenza firmai il decreto per somministrare la somatostatina al bambino”. 

TERAPIA ANTIDOLORIFICA/“Lo Stato dovrebbe sviluppare la propria sensibilità nello stare vicino ai malati e dovrebbe aiutarli utilizzando la Cura almeno come terapia antidolorifica per migliorare la qualità della vita e per un potenziamento delle difese immunitarie”. 

Una clamorosa sentenza è stata emessa il 16 gennaio scorso dal Tribunale di Lecce in funzione del Giudice del La­voro, con la decisione della sommini­strazione a carico dell’Asl di Lecce del multi-trattamento gratuito della “Terapia Di Bellae della rifusione integrale delle spese già sostenu­te dall’ammalata interessata, per un totale di ben 25mila euro.

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Il magistrato del Tribunale leccese, Francesca Costa,“in una causa introdotta su ricorso degli avvocati Carlo e Vanessa Madaro ha, infatti, ritenuto documentata l’efficacia dei farmaci e dell’intera terapia producendo un miglioramento della patologia tumorale, mentre la terapia uf­ficialmente riconosciuta è risultata essere stata inefficacie”. 

Dott. Madaro, la sentenza del giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce sulla som­ministrazione gratuita da parte dell’Asl della “Terapia Di Bella” ha avuto grande risonanza: come si è giunti giuridicamen­te a essa?

È molto semplice: un ammalato, in questo caso una donna di cinquanta anni, con delle pa­tologie neoplastiche ha cominciato a curarsi, a proprie spese, con la “Terapia Di Bella” anche se essa non ancora riconosciuta. A distanza di un anno ha riscontrato dei risultati positivi, alcune metastasi erano regredite, altre avevano rallen­tato la progressione del male e, dopo aver pre­so contatti con me come avvocato, ha presentato un ricorso al Giudice del Lavoro in cui venivano esposti i diritti della mia cliente. Con un’accura­ta acquisizione di prove documentali, ovvero un esaustivo dossier medico che raccoglieva anche una scintigrafia e altri esami incontrovertibili, si è appellata all’art. 32 della Costituzione e, con una normale citazione, ha chiamato in giudizio l’Asl.

Cosa la signora ha chiesto concreta­mente?

Ha domandato che le fosse riconosciuto sia il diritto di poter usufruire della suddetta terapia gratuitamente, in quanto le condizioni economi­che non le consentivano di sbilanciarsi oltre la somma già spesa dei 25mila euro, sia che le fosse riconosciuto il diritto a tale terapia come salva­vita, l’unica ad averle dato risultati positivi, visto che quelle tradizionali come la chemio e la radio­terapia non sortivano l’effetto sperato. Il giudi­ce, sulla base dei fascicoli medico-legali e delle spese sostenute, ha riconosciuto questo doppio diritto: rimborso delle spese affrontate a titolo di risarcimento ed utilizzo gratuito della terapia per il futuro.

cura

Nel 1997, nella sua veste di giudice, lei ha contribuito con un’ordinanza simile a far “esplodere” mediaticamente il caso. Da quel giorno ha poi firmato altri sedici de­creti in merito. Il suo esempio in Puglia è stato seguito dai pretori di Barletta, Ceri­gnola e Oria. Che cosa l’ha indotta a tale provvedimento?

Le stesse ragioni che hanno indotto il suddetto Giudice del Lavoro, pochi giorni fa, ad accoglie­re il ricorso, pronunciando una sentenza a nostro favore. All’epoca, il 16 dicembre 1997, esercitavo il ruolo di pretore a Maglie e mi fu esposto il caso di un bambino di appena due anni, affetto da un tumore al cervello. Era in fin di vita e non v’e­rano altre strade, i medici non avevano altri per­corsi terapeutici da seguire. Non rimaneva se non l’accarezzare la speranza che in quel momento la “Cura Di Bella” rappresentava. Non fu, pertan­to, un procedimento ordinario, ma d’urgenza; nel giro di pochi giorni, interpretando l’art. 700 del Codice di Procedura Civile, firmai il decreto con cui si obbligava l’Asl “Lecce 2” a somministrare la somatostatina al bambino. Anche in quel caso, infatti, non c’erano altre alternative.

Ma la “Cura Di Bella” non è riconosciuta dal Ministero della Sanità…

È un diritto del paziente ricercare delle vie d’uscita dal dramma della malattia ed è un dove­re dello Stato sostenere economicamente gli am­malati a seguire questo percorso. Non ci si deve subito rassegnare alla perdita di una vita umana. Oltretutto, i farmaci sono tranquillamente in ven­dita, anche se un po’ cari, nelle farmacie.

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