Dimensionamento della rete scolastica: La competenza è della Regione
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 147 del 5 giugno2012, hadichiarato incostituzionale il comma 4 dell’art. 19 della legge n. 111 del 15 luglio 2011, recante, “Norme per la stabilizzazione finanziaria”, che impone l’aggregazione di scuole dell’infanzia, primarie e medie in istituti comprensivi con almeno 1000 alunni, con la conseguente soppressione di direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado.
La questione di legittimità costituzionale della predetta norma era stata sollevata, con motivati ricorsi, da sette regioni (Basilicata, Emilia – Romagna, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana ed Umbria).La Corte Costituzionale, richiamate precedenti sentenze in materia (la n. 200 del 2009 e n. 22 del 2011) ha osservato che, per le norme già vigenti prima delle modifiche al Titolo V della Costituzione del 2011, che hanno rafforzato gli assetti federali della nostra Repubblica, la programmazione del servizio scolastico sul territorio (ora denominato “dimensionamento”) rientra tra i compiti affidati alle Regioni (Legge n. 59/1997, D.Lgs n. 122/1998 e D.P.R n. 233/1998).
Con le richiamate precedenti sentenze,la Corteaveva chiarito che: 1. “le norme generali sull’istruzione” sono riservate alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2°, Cost.); 2. “i principi fondamentali della materia istruzione” sono, invece, di competenza legislativa concorrente, Stato – Regioni (art. 117, comma 3°, Cost.). Aveva anche precisato i contenuti di “norme generali” e “principi fondamentali”, facendo rientrare nelle prime la definizione della struttura portante del sistema istruzione, applicata in modo unitario ed uniforme su tutto il territorio nazionale per assicurare, con una omogenea offerta formativa, sostanziale parità di trattamento per gli utenti del servizio istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istruzione scuole e la parità tra scuole statali e non statali. Dei secondi fanno, invece, parte disposizioni che, nel fissare criteri, obiettivi e direttive, che pur se finalizzate ad assicurare l’esistenza di elementi di base comuni sul territorio, necessitano per la loro attuazione (e non mera esecuzione) dell’intervento del legislatore regionale.
La Corteha rilevato che la disposizione della legge n. 111/2011, impugnata dalle regioni ricorrenti, non è riconducibile alle “norme generali sull’istruzione” ma va, invece, compresa nei “principi fondamentali” di competenza legislativa concorrente. La predetta disposizione, però, si risolve in un intervento di dettaglio da parte dello Stato, stabilendo soglie rigide del numero degli alunni, che escludono le Regioni da ogni possibilità di decisione, mentre, con la sentenza n. 2000/2009, la stessa Corte ha chiarito che la preordinazione di criteri relativi al dimensionamento delle scuole “ha una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali e alle connesse esigenze socio – economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale…”.
Che succederà ora? I giochi sono fatti e ragionevolmente non sembra possa cambiare alcunché per l’ a.s. 2012/2013. Anche perché, pur se “forzatamente”, i dimensionamenti sono stati realizzati con delibere approvate dai governi regionali, sulla base delle proposte deliberate dalle amministrazioni comunali e provinciali. Il discorso sarà certamente riaperto allorquando si dovrà affrontare il dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2013- 2014.
Si ha notizia, intanto, chela Commissione Istruzionedel Salento, nell’intendimento di dare fondamento legislativo alla sentenza della Corte Costituzionale, ha votato una risoluzione, a larga maggioranza, con cui si impegnano i senatori a predisporre ed approvare un testo di legge sulla materia che, anche al fine di evitare l’insorgere di conflitti di competenza, preveda che il numero dei dirigenti scolastici, e quindi delle scuole, non venga più determinato in base al numero degli alunni iscritti alle singole istituzioni scolastiche, ma abbia come parametro di riferimento il numero degli alunni iscritti alle scuole di ogni regione.
Successivamente le regioni, in piena autonomia, fisseranno i criteri, per i diversi territori, per la costituzione delle istituzioni scolastiche autonome, tenendo conto delle caratteristiche e delle problematiche esistenti nei vari territori; il parametro medio di base dovrebbe essere quello di un dirigente scolastico/istituto per ogni 900 alunni.
Antonio Ciriolo














