Diritti dei disabili: i permessi della Legge 104
Alla situazione di handicap è legata la possibilità di fruire di alcuni permessi retribuiti per i lavoratori: le norme che li prevedono sono la – ormai famosa – legge 104 del 1992, con le attualizzazioni del decreto legislativo 151 del 2001. Ma chi ne ha diritto? Il portatore di handicap, cioè colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. L’handicap assume connotazione di gravità (art. 3, c. 3, l. 104/92) se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenza le permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
E qui veniamo ai permessi retribuiti: la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi deve appunto essere in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, riconosciuta dall’apposita commissione della Asl (handicap grave art. 4, comma 1 L. 104/92). Da tener presente che a decorrere dal 2010 le commissioni delle Asl sono integrate da un medico dell’Inps. La visita medica, per l’invalidità civile, la cecità, il sordomutismo e il collocamento obbligatorio è effettuata da tali Commissioni, allocate presso ciascuna Asl. Accade anche nel caso di valutazione dell’handicap, ma in questa circostanza la legge prevede che la Commissione sia integrata da un operatore sociale (sia per le certificazioni relative alla legge 104/1992 che per quelle di cui alla legge 68/1999, relativa al collocamento obbligatorio).















