Pubblicato in: Gio, Apr 25th, 2013

Diritti dei disabili: i permessi della Legge 104

Alla situazione di handicap è legata la pos­sibilità di fruire di alcuni permessi retribuiti per i lavoratori: le norme che li prevedono sono la – ormai famosa – legge 104 del 1992, con le attualizzazioni del decreto legislativo 151 del 2001. Ma chi ne ha diritto? Il porta­tore di handicap, cioè colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integra­zione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emargi­nazione. L’handicap assume connotazione di gravità (art. 3, c. 3, l. 104/92) se la minora­zione, singola o plurima, ha ridotto l’autono­mia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenza­ le permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

E qui veniamo ai permessi retribuiti: la per­sona che chiede o per la quale si chiedono i permessi deve appunto essere in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, riconosciuta dall’ap­posita commissione della Asl (handicap grave art. 4, comma 1 L. 104/92). Da tener presente che a decorrere dal 2010 le com­missioni delle Asl sono integrate da un medico dell’Inps. La visita medica, per l’invalidità civile, la cecità, il sordomutismo e il collocamento obbligatorio è effettuata da tali Commissioni, allocate presso ciascuna Asl. Accade anche nel caso di valutazione dell’handicap, ma in questa circostanza la legge prevede che la Commissione sia integrata da un operatore sociale (sia per le certificazioni relative alla legge 104/1992 che per quelle di cui alla legge 68/1999, relativa al collocamento obbligatorio).

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