Pubblicato in: Ven, Mag 3rd, 2013

Diritti dei disabili: il congedo straordinario

Tra i diritti dei disabili vi è il conge­do straordinario ai sensi della legge 388 del 2000. Spetta al coniuge convivente della persona gravemen­te disabile in via prioritaria, oppure ad altri parenti. Il congedo straordinario non può essere richiesto per il disabile durante le pause contrattuali, in caso di contratto di lavoro part-time verticale; quando la persona diversamente abile da assistere presti, a sua volta, attività lavorativa durante il periodo di godimento del congedo; quando la persona diversamente abile da assistere sia ricoverata a tempo pieno; nelle stesse giornate di frui­zione dei permessi retribuiti di cui alla legge 104/1992 trattati nella precedente edizione di questa rubrica.

Il congedo spetta ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time), quando la persona che lo richiede o per la quale sia richiesto si trovi in situazione di gravità riconosciuta dalla Commissione Medica Integrata e non sia ricoverata a tempo pieno. Vediamo i dettagli del beneficio: i lavoratori aventi diritto possono richiedere due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa.

Durante tutto il periodo viene corrisposta una indennità nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo (compren­siva del rateo di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.) entro un limite massimo di reddi­to determinato anno per anno dalla legge, che attualmente si aggira intorno ai 33mila euro.

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