Diritti dei disabili: il congedo straordinario
Per lo stesso portatore di handicap non possono essere richiesti più di due anni e tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto. I periodi di congedo straordinario sono computati nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore, ovvero due anni di permesso, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari.
In caso di pluralità di portatori di handicap, il congedo spetta per ciascuno di essi nel limite dei due anni, in quanto non è mai possibile, per lo stesso lavoratore, fruire in qualche modo del “raddoppio” del congedo. Un ulteriore periodo di due anni per altri familiari handicappati è ipotizzabile solo a beneficio di altri soggetti che si trovino nella condizione di prestare assistenza al portatore di handicap. Il congedo non può essere concesso se la persona handicappata da assistere presti – a sua volta – attività lavorativa nel periodo di fruizione del congedo da parte degli aventi diritto.
Il disabile può avere in corso un rapporto di lavoro, ma non deve prestare concretamente l’attività lavorativa nel periodo di fruizione del congedo da parte degli aventi diritto. Il congedo è frazionabile – da parte di chi ne fruisce – a giorni interi. La domanda va presentata all’Inps di competenza, allegando l’attestazione di gravità dell’handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 rilasciata dalla Commissione Asl (art. 4 della Legge 104/92). Il congedo straordinario può essere riconosciuti solo dalla data di presentazione della domanda.
Antonio Silvestri















