Pubblicato in: Ven, Mag 3rd, 2013

Diritti dei disabili: il congedo straordinario

Per lo stesso portatore di handicap non possono essere richiesti più di due anni e tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto. I periodi di congedo straordinario sono computati nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore, ovvero due anni di permesso, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari.

In caso di pluralità di portatori di handicap, il conge­do spetta per ciascuno di essi nel limite dei due anni, in quanto non è mai possibile, per lo stesso lavoratore, fruire in qualche modo del “raddoppio” del congedo. Un ulteriore perio­do di due anni per altri familiari handicappati è ipotizzabile solo a beneficio di altri soggetti che si trovino nella condizione di prestare assistenza al portatore di handicap. Il congedo non può essere concesso se la persona handicappata da assistere presti – a sua volta – attività lavorativa nel periodo di fruizione del congedo da parte degli aven­ti diritto.

Il disabile può avere in corso un rapporto di lavoro, ma non deve prestare concretamente l’attività lavorativa nel periodo di fruizione del congedo da parte degli aventi diritto. Il congedo è frazionabile – da parte di chi ne fruisce – a giorni interi. La domanda va presentata all’Inps di competenza, allegan­do l’attestazione di gravità dell’handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 rilasciata dalla Commissione Asl (art. 4 della Legge 104/92). Il congedo straordinario può essere riconosciuti solo dalla data di presenta­zione della domanda.

Antonio Silvestri

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