Pubblicato in: Gio, Ott 30th, 2014

Diritto allo studio (150 ore)… Domande entro il 15 novembre

Scade il 15 novembre prossimo l’annuale termine per la presenta­zione delle domande, da parte del personale docente, educativo ed Ata della scuola, per la concessione dei permessi per il diritto allo studio, da fruire nel corso dell’anno solare 2015 (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015). I permessi, retribuiti per complessive 150 ore annuali individuali (in caso di rapporto di lavoro part-time il numero delle ore sarà proporzionale alla prestazione lavorativa), sono concessi al personale con contratto a tempo indeterminato e,in subordine, con contratto a tempo determinato per supplen­za annuale sino al 31 agosto o per supplenza breve sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), nonché al personale incaricato an­nuale per l’insegnamento della religione catto­lica. Sono esclusi dal beneficio i supplenti brevi e saltuari. Il contingente dei permessi concedi­bili viene determinato dall’ufficio dell’Ambito Territoriale della provincia dell’ufficio Scolasti­co Regionale; il suo ammontare complessi­vo non può superare il 3% della dotazione organica del personale in servizio, prevista per ciascuna categoria. La domanda va indirizzata all’ufficio scolastico provinciale di competenza e trasmessa tramite il dirigente scolastico della sede di servizio. L’ufficio provinciale, ricevute le domande, provvede a formulare graduatorie distinte: a) per il personale docente, per grado l’istruzione (scuola dell’infanzia, primaria, ecc); b) per il personale Ata.

studio150

I parametri che determinano la precedenza nell’ordine di collocazione nella graduatoria per la fruizione dei permessi sono riferiti, secondo la seguente priorità, alla frequenza di: 1) corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza; 2) corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio per l’accesso alla qualifica superiore, di istruzione secondaria di I e II grado, di un diploma di laurea triennale di 1° livello o di laurea specia­listica o di laurea secondo il vecchio ordina­mento; 3) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio, di qualifica professionale, di attestati di qualificazione professionale rico­nosciuti dall’ordinamento pubblico, compresi i corsi abilitanti all’insegnamento ed i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno; 4) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari; 5) corsi fina­lizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto; 6) corsi relativi al piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria; 7)corsi di formazione linguistica e metodologica per l’insegnamento delle discipline non linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia Clil. L’individuazione dei beneficiari dei permessi è di competenza dell’ufficio scolastico provinciale, mentre ai beneficiari individuati il permesso è concesso, di volta in volta, dal dirigente scolastico che, per la loro sostituzione, metterà in atto tutte le misu­re organizzative per sopperire all’assenza del personale e, qualora indispensabile, procederà alla sostituzione con il conferi­mento di supplenze brevi. I permessi,dopo la fruizione,vanno giustificati con adeguata certificazione. In caso di mancata presenta­zione della documentazione giustificativa i giorni di permesso fruiti saranno trasformati in aspettativa per famiglia,senza retribuzione e con gli effetti giuridici di questa posizione di stato.

Antonio Ciriolo

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