Diritto allo studio, permessi retribuiti per 150 ore
Il 15 novembre prossimo scade il termine per la presentazione delle domande per fruire dei permessi retribuiti per motivi di studio durante l’anno solare 2014. Il beneficio, per un massimo di 150 ore annuali (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014), è finalizzato a favorire l’accrescimento della formazione culturale e professionale del personale della scuola statale. Possono, pertanto, fruirne i docenti, gli educatori ed il personale A.T.A. dei vari profili professionali in servizio con contratto a tempo indeterminato e, in subordine, con contratto a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico (31/08/2014) o sino al termine delle attività didattiche (30/06/2014) ed il personale con contratto annuale per l’insegnamento della Religione Cattolica. Per il personale con contratto a tempo determinato il permesso è concesso in misura proporzionale all’effettivo orario di servizio settimanale.
Il contingente del numero dei permessi concedibili è determinato, dall’Ambito Territoriale della Provincia, in relazione alle dotazioni dell’organico di fatto del personale docente (scuola dell’infanzia, primaria, e secondaria di I e II grado), del personale educativo e dei profili professionali del personale A.T.A. Le unità di personale che possono beneficiare dei permessi non può superare il 3% dell’organico di fatto delle varie scuole e dei diversi profili professionali, compresi i posti di sostegno e quelli relativi all’insegnamento della Religione Cattolica, rapportati a 18 ore settimanali. E’ possibile la compensazione dei permessi richiesti tra un’area e l’altra, mantenendo, però, il vincolo di non superare il 3% complessivo di tutti gli organici.
A parità di condizioni, verrà privilegiato il personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato, con riferimento, per ciascuna categoria, all’anzianità di servizio e, subordinatamente, all’età anagrafica, dando la precedenza al più giovane. Rispetto agli altri richiedenti, con priorità assoluta, sono rinnovabili i permessi per il numero di anni pari alla durata legale dei corsi predetti. Successivamente, a parità di condizioni, la precedenza sarà riconosciuta a coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso. Nel caso in cui il numero delle domande sia inferiore al contingente massimo dei permessi concedibili non si procederà alla formazione di graduatoria e l’Ufficio Provinciale competente compilerà elenchi nominativi, distinti per tipologia di personale.
Al personale beneficiario dei permessi sono assicurati, ove possibile, turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi. Per la sostituzione del personale che fruisce dei permessi, il dirigente scolastico individua misure organizzative idonee al fine di sopperire alla temporanea mancanza del personale assente per permesso e, qualora non sia possibile, procede alla sostituzione del personale assente utilizzando prioritariamente il personale eventualmente a disposizione per qualsiasi titolo e, in via subordinata, chi ha dichiarato, a tal fine, la propria disponibilità. Dopo aver esperito tali modalità, per la sostituzione il dirigente procederà alla stipula di contratti, di lavoro a tempo determinato sulla base della normativa vigente per il conferimento delle supplenze temporanee. La richiesta di permesso va presentata dal dipendente interessato al dirigente scolastico di norma 5 giorni prima della fruizione, specificando la durata e le motivazioni che danno diritto al permesso. I permessi retribuiti sono concessi, per ciascun dipendente, nella misura massima di 150 ore annuali, comprensive del tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. La richiesta dei permessi può essere così articolata: 1) permessi orari, utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio; 2) permessi giornalieri; 3) cumulo di permessi giornalieri.
Antonio Ciriolo















