Disabili: la decorrenza dei benefici
Continuando l’approfondimento delle prestazioni disponibili per le persone diversamente abili, già avviato da questa rubrica nelle scorse settimane, proviamo a vedere quale sia la decorrenza dei benefici di invalidità civile spettanti. Le provvidenze economiche, già da qualche anno, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità, che – come ricordiamo – dal 2010 va presentata per via telematica. Di conseguenza, la decorrenza sarà dal mese successivo alla data indicata nella ricevuta di accettazione emessa dal sistema informativo Inps.
Ma vi sono delle eccezioni: la Commissione sanitaria che valuta l’invalidità può anche stabilire, con giudizio motivato, una decorrenza successiva nel caso in cui ravvisi che la certificazione sanitaria presentata dall’interessato non è sufficiente a comprovare la minorazione denunciata e/o l’entità della stessa, oppure – in casi estremi – che il grado di invalidità necessario per il riconoscimento è stato raggiunto successivamente alla presentazione della domanda. Ma tale differimento nel tempo deve essere sufficientemente motivato: in difetto di adeguata motivazione, il verbale sanitario è illegittimo e quindi impugnabile da parte dell’interessato in sede amministrativa e giurisdizionale.
La decorrenza può essere anche differita per motivi amministrativi: sia le Commissioni mediche che l’Ente concessore o il Giudice possono spostare la decorrenza del beneficio, qualora i requisiti socioeconomici – sostanzialmente il reddito dell’interessato o quello del coniuge – non siano presenti fin dalla data di presentazione della domanda. L’accertamento dei requisiti sanitari è di competenza della Azienda Sanitaria Locale e viene effettuato da apposite Commissioni mediche, integrate da un medico dell’Inps.
Il principio generale in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo impedisce all’invalido di percepire per la stessa patologia più benefici economici. Questo significa che le provvidenze economiche possono essere riconosciute a condizione che la persona interessata non sia titolare – per la stessa patologia – di benefici per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Tuttavia, alcune menoma zioni riportate per cause di guerra, di lavoro o di servizio potrebbero non aver consentito all’interessato di fruire di benefici nell’ambito dei rispettivi ordinamenti previdenziali o socio-assistenziali.
In pratica, potrebbe non essere stato formalmente riconosciuto quale invalido di guerra, di lavoro o per servizio, magari per mancanza dei requisiti previsti da tali ordinamenti (casi frequenti sono la non classificabilità o la scadenza dei termini per la proposizione dell’istanza). Di conseguenza, l’interessato non ha conseguito un trattamento pensionistico o altro beneficio a carico dello Stato o di altro ente pubblico. In tal caso, le menomazioni possono essere valutate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, in quanto concorrono a determinare lo stato invalidante del soggetto.
Antonio Silvestri















