Pubblicato in: Ven, Mag 24th, 2013

Disabili: la decorrenza dei benefici

Continuando l’approfondimento delle prestazioni disponibili per le persone diversamente abili, già avviato da questa rubrica nelle scorse settimane, proviamo a vedere quale sia la decorrenza dei benefici di invalidità civile spettanti. Le provvidenze economiche, già da qualche anno, decorro­no dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità, che – come ricordiamo – dal 2010 va presentata per via telematica. Di conseguenza, la decorrenza sarà dal mese successivo alla data indicata nella ricevuta di accettazione emessa dal si­stema informativo Inps.

Ma vi sono delle eccezioni: la Commissione sanitaria che valuta l’invalidità può anche sta­bilire, con giudizio motivato, una decorrenza successiva nel caso in cui ravvisi che la certi­ficazione sanitaria presentata dall’interessato non è sufficiente a comprovare la minorazio­ne denunciata e/o l’entità della stessa, oppure – in casi estremi – che il grado di invalidità necessario per il riconoscimento è stato rag­giunto successivamente alla presentazione della domanda. Ma tale differimento nel tem­po deve essere sufficientemente motivato: in difetto di adeguata motivazione, il verbale sa­nitario è illegittimo e quindi impugnabile da parte dell’interessato in sede amministrativa e giurisdizionale.

La decorrenza può essere an­che differita per motivi amministrativi: sia le Commissioni mediche che l’Ente concessore o il Giudice possono spostare la decorrenza del beneficio, qualora i requisiti socioecono­mici – sostanzialmente il reddito dell’interes­sato o quello del coniuge – non siano presenti fin dalla data di presentazione della domanda. L’accertamento dei requisiti sanitari è di competenza della Azienda Sanitaria Locale e viene effettuato da apposite Commissioni me­diche, integrate da un medico dell’Inps.

Il principio generale in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo impedisce all’invalido di percepire per la stessa patolo­gia più benefici economici. Questo significa che le provvidenze economiche possono es­sere riconosciute a condizione che la persona interessata non sia titolare – per la stessa pa­tologia – di benefici per causa di guerra, di la­voro o di servizio. Tuttavia, alcune menoma­ zioni riportate per cause di guerra, di lavoro o di servizio potrebbero non aver consentito all’interessato di fruire di benefici nell’ambi­to dei rispettivi ordinamenti previdenziali o socio-assistenziali.

In pratica, potrebbe non essere stato formalmente riconosciuto quale invalido di guerra, di lavoro o per servizio, magari per mancanza dei requisiti previsti da tali ordinamenti (casi frequenti sono la non classificabilità o la scadenza dei termini per la proposizione dell’istanza). Di conseguenza, l’interessato non ha conseguito un trattamento pensionistico o altro beneficio a carico dello Stato o di altro ente pubblico. In tal caso, le menomazioni possono essere valutate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, in quanto concorrono a determinare lo stato in­validante del soggetto.

Antonio Silvestri

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